La libertà personale è inviolabile [289 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 630 c.p.] (1).
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss. c.p.p.; 118, 260 c.p.c.].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 354, 356, 380, 381, 384 c.p.p.].
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [606, 607, 608, 609 c.p.].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [137 c.p.; 303 c.p.p.] (5).
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss. c.p.p.; 118, 260 c.p.c.].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [352, 354, 356, 380, 381, 384 c.p.p.].
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [606, 607, 608, 609 c.p.].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [137 c.p.; 303 c.p.p.] (5).
Note
(1)
La libertà personale, così come ogni altro diritto di libertà, è un diritto naturale dell'uomo che l'ordinamento si limita a riconoscere, non essendo una sua concessione. Essa si sostanzia nel diritto a non subire imposizioni tanto da altri soggetti (vedi, ad esempio, art. 41 Cost.) che dalla pubblica autorità (si vedano i commi successivi ma anche l'art. 77 Cost.), sia in una dimensione fisica che morale. A livello comunitario la libertà personale è garantita dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo secondo il quale "ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza".