I delitti contro la
libertà personale sono posti a tutela della
libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un
diritto inviolabile ai sensi dell'articolo
13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di legge.
La norma in oggetto delinea per certi versi un'ipotesi complementare a quella di cui all'articolo precedente (
606), dato che punisce il preposto ad uno stabilimento di detenzione, il quale riceva il soggetto passivo in mancanza dei requisiti e dei presupposti in tema di
arresto (art.
380).
Viene inoltre sanzionata la condotta di chi non obbedisca ad un ordine di liberazione dell'
autorità giudiziaria, oppure che protragga indebitamente (per un tempo apprezzabile) l'
esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce il
pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto ad un
carcere giudiziario o ad uno
stabilimento destinato all'
esecuzione di una
pena o di una
misura di
sicurezza, vi
riceva, volontariamente, una persona
senza ordine dell'
Autorità competente, oppure
non adempia all'ordine di
liberazione dato da quest'ultima, o, ancora,
protragga oltre il dovuto l'
esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di un
reato proprio, per cui soggetto attivo può essere esclusivamente un
pubblico ufficiale preposto o addetto ad un
carcere giudiziario o ad uno
stabilimento destinato all'
esecuzione di pene o di
misure di sicurezza.
"Preposti" con qualità di pubblico ufficiale sono il direttore, il vicedirettore ed il reggente, i quali hanno la competenza di ammettere nel carcere giudiziario o nello stabilimento di pena, o per misure di sicurezza, coloro che siano arrestati o condannati, dietro ordine dell'Autorità competente.
"Addetti" con qualità di pubblico ufficiale sono, invece, ad esempio, i segretari, i contabili, i cappellani, i farmacisti, gli insegnati, i dirigenti ed assistenti tecnici.
La
condotta tipica consiste, alternativamente, negli atti con cui il soggetto agente
riceva taluno in un carcere giudiziario o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza,
senza ordine dell'
Autorità competente, oppure nella
disobbedienza all'
ordine di
liberazione dato da detta Autorità, o, ancora, nel
protrarre indebitamente l'
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
La criminosità della condotta è esclusa qualora essa sia resa obbligatoria o sia autorizzata da una norma di legge.
Oggetto materiale è la
persona che subisce la condotta criminosa.
Il fatto, per rilevare ai sensi della norma in esame, deve necessariamente aver
luogo in un carcere giudiziario o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza detentive.
Costituisce
evento tipico del delitto in esame la
restrizione nella
vita di
relazione subita arbitrariamente dal soggetto passivo, in conseguenza della condotta criminosa dell'agente. Il delitto di indebita limitazione della
libertà personale si considera, pertanto,
consumato col verificarsi dell'immissione nell'istituto di prevenzione o di pena, oppure della protrazione arbitraria della detenzione.
Si può configurare un
tentativo soltanto con riferimento all'ipotesi della ricezione di un soggetto in un carcere giudiziario o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, senza che vi sia un ordine dell'Autorità competente.
Ai fini dell'integrazione del delitto in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di realizzare la condotta criminosa.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA