Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE
Privacy -

Il valore economico dei big data

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2022
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi Roma Tre
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Le questioni giuridiche legate all’accesso e all’utilizzo dei Big Data, con particolare riguardo al rapporto che si instaura tra il valore personalistico e quello economico sottesi all’elaborazione dei dati personali. Essi non hanno un valore intrinseco ma lo acquistano a seguito dell'elaborazione che viene fatta da coloro che hanno interesse al trattamento dei dati. Ogni trattamento e composto di più fasi tutte tese all'utilizzo del dato per varie finalità, soprattutto commerciali.
Questa pratica commerciale deve, ovviamente, tenere conto del diritto alla riservatezza e della privacy, da intendersi come avere diritto ad una vita privata e che non vi siano inclusioni estranee non gradite. Tali diritti non sono espressamente previsti nella nostra Carta Costituzionale ma sono riferibili ad alcuni articoli, che in combinato disposto permettono il riconoscimento costituzionale implicito del diritto alla privacy e riservatezza. Questi sono: artt. 2, 3, 13, 14, 15, 21 Cost. Essi hanno come elemento cardine il principio fondamentale della dignità umana, infatti il dato personale, essendo espressione della vita privata, delle scelte e delle opinioni dell'interessato, deve essere trattato preservandone appunto la dignità.
Questo è il primo valore da poter attribuire al dato, ovvero quello personalistico o morale. Il trattamento dei dati viene fatto dal titolare e dal responsabile del trattamento anche, e soprattutto, per fini commerciali; tramite la profilazione e la pseudominisazione che consentono di poter conoscere i gusti e le abitudini del consumatore in modo da poter poi fare pubblicità più accurate e personalizzate. Così però il dato assume un valore economico, o negoziale, che consente la sua commercializzazione. Pensiamo infatti ai servizi gratuiti in rete, open source, che come corrispettivo hanno l'utilizzo, profilazione e commercializzazione del dato degli utenti, a discapito dei diritti prima detti. Inoltre, al fine di avere più utenti possibili per la profilazione vi sono stati delle pratiche commerciali scorrette, come ad esempio il caso Facebook oggetto della sentenza 2631/2021 del Consiglio di Stato, in cui la vicenda si è risolta in una ravvisata pratica commerciale ingannevole, consistente nell’asserita gratuità del servizio offerto da Facebook agli utenti, a cui, al contrario, segue l’automatica cessione dei dati personali unitamente all’accettazione dei cookies.
Questo panorama ha come riferimento normativo per eccellenza nel nostro ordinamento il Regolamento generale sulla protezione dei dati, General Data Protection Regulation, o regolamento 267/2016 che ha armonizzato gli ordinamenti dei Sati Membri dell'UE riguardo i dati personali con una nuova visione del problema e con nuovi principi generali e obbligatori che consentono una maggiore responsabilità in capo al titolare tramite l'accountability, appunto, privacy by design, ovvero l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin dall’origine del trattamento, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali e privacy by default, prevede che le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al fine prefissato. Inoltre l'approccio innovativo del legislatore europeo è chiaro anche nel definire il dato, dando un margine più ampio nell'identificabilità dell'interessato più inclusivo rispetto alla direttiva madre del 1995 ammettendo anche elementi derivanti dalle nuove tecnologie, come i cookies o l'IP, rispetto alla Direttiva dove si prendevano in considerazione categorie di dati più ristrette. Inoltre nella sentenza citata in precedenza il Consiglio di Stato ha riconosciuto al Regolamento generale sulla protezione dei dati un'applicabilità non esclusiva riguardo il trattamento dei dati. Infatti vi può essere anche il Codice del consumo, D.Lgs 206/05, poiché, sebbene il dato personale non sia commercializzabile, comunque ha subito una patrimonializzazione nel caso di specie e all'insaputa dell'utente, persuaso da una pubblicità ingannevole. Pertanto La Corte ha ritenuto che le due normative hanno ambiti di applicazione diversi e quindi non contrastanti. Quindi tenendo conto di tutti questi elementi sono arrivato alla conclusione che ad oggi, risulta ancora impossibile fotografare una panoramica considerabile quale punto di arrivo nel rapporto fra valore morale e valore negoziale del dato, poiché le tappe analizzate consentono di mettere in luce un ambito in costante e continua evoluzione a livello di tutele, ma anche di problematiche riportate all’attenzione delle istituzioni e delle autorità garanti, dettate dalla velocità odierna di circolazione delle informazioni. Infatti la natura stessa del concetto di privacy e di dato personale si presta a molteplici letture e teorie non sempre assimilabili fra di loro, inoltre il forte legame con le nuove tecnologie, caratterizzate da una forte innovazione e progressione, comporta che si formino sempre nuove teorie e concettualizzazioni.

Indice (COMPLETO)Apri

Tesi (ESTRATTO)Apri

Parole chiave

Acquista questa tesi
Inserisci il tuo indirizzo email: