1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo [43 c.p.] per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- f-bis) violazione di domicilio prevista dall’art. 614, primo e secondo comma, del codice penale(1);
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
- l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice(2);
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
- [m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale;](3)(4)
- m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale(5);
- m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 ter del codice penale(5);
- m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale(6)(8);
- m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110(9).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90 bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà(7).
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità [133 c.p.] o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.