I delitti contro la
libertà personale sono posti a tutela della
libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un
diritto inviolabile ai sensi dell'articolo
13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di
legge.
La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi
alteri il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, peggiorando indebitamente lo stato di privazione della libertà personale, mediante la privazione della libertà residua.
Il delitto si configura nei confronti del pubblico ufficiale che sottoponga il detenuto a
misure di rigore non consentite dalla legge o a vessazioni, di guisa che il soggetto passivo riceva un trattamento restrittivo ulteriore ed indebito rispetto a quello disposto dal giudice.
L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di far soggiacere la persona arrestata o detenuta a misure di rigore, con l'intenzione di restringere maggiormente la libertà residua.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce il
pubblico ufficiale che sottoponga, volontariamente, ad
illegali misure di
rigore, una persona arrestata o detenuta che abbia in custodia o che gli sia stata affidata con un provvedimento dell'Autorità competente.
L'abuso di autorità contro arrestati o detenuti è un
reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere soltanto un
pubblico ufficiale che abbia la custodia di una persona arrestata o detenuta, o che gli sia stata affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, oppure che sia rivestito, in virtù del proprio ufficio, di autorità sulla persona custodita.
Non può, pertanto, essere soggetto attivo del reato in esame l'
incaricato di un
pubblico servizio.
La
condotta tipica consiste negli atti o nell'impiego di mezzi idonei, con cui la persona arrestata, detenuta o custodita, sia sottoposta a delle
misure illegali di rigore, con il conseguente peggioramento dello stato di
restrizione della
libertà personale in cui si trovi legalmente.
Qualora, però, l'atto o il mezzo impiegato dall'agente costituisca già di per sé un
reato, come nel caso in cui consista, ad esempio, in lesioni o minacce, si ha un
concorso di reati tra quest'ultimo e quello
ex art.
608 c.p.
"Misure di rigore" sono quegli atti che modificano in senso peggiorativo lo stato di restrizione della libertà personale in cui si trovi, legalmente, il soggetto passivo. Ciò significa che il reato in esame non si può considerare configurato qualora gli atti posti in essere dall'agente, seppur illegittimi, non producano tale effetto.
L'
illegittimità della misura di rigore realizzata dall'agente deve, peraltro, essere accertata facendo riferimento all'impiego di mezzi coercitivi e punitivi consentiti dalla legge.
Oggetto materiale del reato è la
persona su cui incida la condotta criminosa dell'agente, ossia la persona che si trovi in uno
stato legale di
restrizione della propria
libertà personale per arresto, detenzione, affidamento per l'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità o, comunque, per custodia personale.
Qualora, infatti, tale suo
stato di
restrizione della libertà personale fosse
illegittimo, non si potrebbe parlare di
misure di rigore non consentite dalla legge, risultando, piuttosto, integrato il reato di
indebita limitazione della libertà personale, ai sensi dell'art.
607 c.p.
Il fatto criminoso, per rilevare ai sensi della norma in esame, deve necessariamente avvenire nel
tempo in cui il
pubblico ufficiale rimanga
incaricato della custodia, o mantenga l'affidamento del soggetto passivo o, comunque, conservi su quest'ultimo la sua autorità.
L'
evento tipico è rappresentato dallo stato di
restrizione di maggior rigore della libertà personale, in cui venga a trovarsi il soggetto passivo in conseguenza della condotta criminosa dell'agente. È, infatti, con il verificarsi di tale
peggioramento della situazione del soggetto passivo che si considera
consumata la fattispecie in esame.
È
ammesso il
tentativo con specifico riferimento all'atto o al mezzo impiegato.
Qualora lo stato di maggior rigore a cui sia sottoposto il soggetto passivo perduri nel tempo, il delitto assume carattere permanente.
Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di realizzare la condotta criminosa.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA