I delitti contro la
libertà personale sono posti a tutela della
libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un
diritto inviolabile ai sensi dell'articolo
13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di
legge.
La norma in esame punisce il
pubblico ufficiale che abusi dei suoi poteri al fine di eseguire
perquisizioni (art.
247 o ispezioni personali (art.
245 non consentite.
Il
delitto è per vero configurabile non soltanto quando manchino i presupposti legali per procedere all'atto, ma anche quando esso sia attuato in maniera difforme da quanto normativamente previsto.
Tuttavia va precisato che, in quest'ultimo caso, qualora la condotta del pubblico ufficiale si manifesti in maniera violenta, tale da provocare lesioni personali, il delitto in oggetto resterà assorbito da quello più grave di cui all'articolo
582, aggravato dalla qualifica.
Inoltre tale delitto, così come quello di arresto illegale (art.
606), richiede per la sua configurazione l'
abuso di potere, rientrando tra le ipotesi di di reato ad illiceità o
antigiuridicità speciale.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce il
pubblico ufficiale che, volontariamente, esegua una
perquisizione o un'
ispezione personale, nella consapevolezza di
abusare dei
poteri relativi alle proprie funzioni.
Elemento costitutivo della fattispecie in esame è l'
abuso di potere realizzato dal pubblico ufficiale. Tale circostanza fa si che quello punito ai sensi dell'art.
609 c.p. rientri tra le ipotesi di
reato a cosiddetta
illiceità o
antigiuridicità speciale, con la conseguenza che l'abuso o l'arbitrarietà della condotta dell'agente, oltre ad essere parte integrante del delitto stesso, condiziona anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.
È un
reato proprio in quanto soggetto attivo può essere esclusivamente un
pubblico ufficiale. Non può, quindi, essere punito ai sensi dell'art.
609 c.p. nemmeno colui che sia incaricato di un pubblico servizio.
La
condotta tipica consiste negli atti
abusivi con cui l'agente esegua una
perquisizione o un'
ispezione personale. La
perquisizione personale consiste nella ricerca di cose relative ad un reato, eseguita su una persona. L'ispezione personale è, invece, la ricerca di elementi di prova relativi ad un determinato reato, realizzata sul corpo di una persona.
Si verifica un
abuso nel compimento di una perquisizione o di un'ispezione qualora la loro esecuzione avvenga al di fuori delle funzioni, dei casi, delle condizioni e delle formalità che le rendano legittime. Ciò significa che la fattispecie in esame è configurabile non solo nel caso in cui manchino i presupposti richiesti dalla legge al fine di realizzare una perquisizione o un'ispezione personale, ma anche qualora queste ultime siano realizzate in maniera diversa da quella prevista dal legislatore.
La
persona su cui venga realizzata le perquisizione o l'ispezione personale costituisce l'
oggetto materiale del reato.
La fattispecie si considera
consumata nel momento in cui si realizza l'
evento tipico, rappresentato dalla
manomissione della persona del soggetto passivo o dalla sua
costrizione o
induzione all'
obbedienza, quale conseguenza della condotta criminosa posta in essere dall'agente.
È
ammesso il
tentativo qualora l'agente abbia dato avvio ad atti idonei e non equivoci diretti all'esecuzione della perquisizione o dell'ispezione.
Nel caso in cui vi sia contesto d'azione, i vari atti di perquisizione ed ispezione costituiscono un solo reato.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di eseguire la perquisizione o l'ispezione personale abusando dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale.
Considerato che la
libertà personale non costituisce un diritto disponibile, il consenso del soggetto passivo non esclude l'illiceità del fatto.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA