Il comma 1 dell'articolo
55 si occupa dell'
attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.
Per quanto riguarda l'
attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art.
330), per poi riferirla al
pubblico ministero ex art.
347.
L'
attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo
348.
Da ultimo, l'
attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la
polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).
Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'
obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori.
Orbene,
tutte queste funzioni svolte unicamente dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, di cui la presente norma offre la definizione.
La distinzione tra le due qualifiche rileva non solo sul piano organizzativo interno, bensì anche per circoscrivere le ipotesi in cui certe attività sono riservate solo agli ufficiali, e non agli agenti, quali ad esempio la ricezione della
denuncia e della
querela (artt.
art. 333 del c.p.p. e
337), oppure l'assunzione di informazioni (art.
350) e di notizie ed indicazioni dalla persona sottoposta alle indagini (art.
350, comma 5), alle
perquisizioni di propria iniziativa (art.
352) o su delega (art.
247, comma 3) ecc..
Per quanto concerne gli
ufficiali di polizia giudiziaria, vi sono atti che essipossono compiere autonomamente, ed altri che solo loro sono legittimati ad adempiere solo su indicazione del pubblico ministero o del giudice.
Tra i primi vi sono: sequestro preventivo di
cose pertinenti al reato (art.
321 c.p.p.);
perquisizioni personali e locali (art.
352 c.p.p.); assunzioni di
sommarie informazioni dell'indagato libero, arrestato o fermato, se sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art.
350 c.p.p.); assunzione di informazioni da
persona imputata in procedimento connesso o collegato (art.
351 c.p.p.); acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal P.M. (art.
353 c.p.p.); accertamenti e rilievi sulle persone, non implicanti
ispezione personale (art.
354 c.p.p.);accertamenti e rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose, se vi è pericolo nel ritardo e se il P.M. non può intervenire tempestivamente (art.
354 c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti, se del caso (art.
354 c.p.p.).
Tra i secondi invece vi sono: sequestro di
corrispondenza presso uffici postali e telegrafici (art.
254 c.p.p.); sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, anche a seguito di perquisizione (artt.
252-
253 c.p.p.); sequestro di documenti, titoli, valori e somme presso banche (art.
255 c.p.p.); ispezioni di luoghi, cose o persone (artt.
245-
246 c.p.p.); perquisizioni personali, locali e domiciliari (artt.
249-
251 c.p.p.); intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art.
267 c.p.p.).
Infine gli ufficiali di polizia giudiziaria supervisionano le attività compiute dagli agenti come, ad esempio, controllano se un arresto o un fermo sia stato compiuto legittimamente.
Per quanto riguarda invece gli atti che gli
agenti di p.g. compiono in autonomia, vi sono l'identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire sui fatti (si veda art.
349 c.p.p.); informativa di reato al P.M. (si veda l' art.
347 c.p.p.); accompagnamento in caserma, per finalità di
identificazione, delle predette persone (come ad esempio rilievi dattiloscopici o similari della persona sottoposta ad
indagini preliminari art.
349 c.p.p.);atti relativi alla assicurazione delle
fonti di prova (si veda l' art.
348 c.p.p.); conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato, nonché dello stato dei luoghi e delle cose in attesa dell'intervento del P.M. o di un ufficiale di p.g. (si veda l' art.
354 c.p.p.); assunzione di
dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagini, anche se fermato o arrestato e anche in assenza del suo difensore (si veda l'art.
350 c.p.p.); assunzione di
sommarie informazioni di persone informate sui fatti (si veda l'art.
351 c.p.p.);
arresto in flagranza di reato facoltativo o obbligatorio (si vedano gli artt.
380 e
381 c.p.p.); ed adempimenti conseguenziali (si vedano gli artt.
386-
387); fermo della persona gravemente indiziata, in caso di pericolo di fuga, quando il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (si veda l'art.
384 c.p.p.); infine, perquisizioni, accertamenti su luoghi, cose e persone,
ex artt.
352 e
354, II e III comma c.p.p., nei casi di particolare necessità e urgenza (si veda art. 113 disp. att.).
Inoltre, possono provvedere a compiere degli atti su delega dell'a.g., come avviene anche per gli ufficiali di p.g.; tali atti sono: esecuzione delle ordinanze sia del giudice delle indagini preliminari sia giudice nominato per il processo in materia di misure cautelari relative alla
custodia cautelare o inerenti altre
misure coercitive (si vedano gli artt.
272-
286 c.p.p.).
Infine, l'ultimo comma stabilisce che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, anche le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo
55, ovvero l'attività di assicurazione, di prevenzione e di accertamento del reato, che quindi spetta di volta in volta anche ai Vigili del Fuoco, ai funzionari doganali, agli ufficiali sanitari ecc..