(massima n. 1)
A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani č limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolaritą della costituzione della corte d'assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria.