1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica(1), che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato [60, 61, 235] o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato [103 6](2)(3).
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria(4), questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli(5) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto [353].
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati [191].
Note
(1)
Il riferimento agli oggetti di corrispondenza inoltrati per via telematica è stato inserito dall'art. 8, comma 4, lett. a) della l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2)
Si considera esclusa la corrispondenza riconoscibile tra imputato e difensore ex art.
103.
(3)
Comma sostituito dall'art. 8, L. 18/03/2008, n. 48, (G.U. 04/04/2008, n. 80, S.O. n. 79), con decorrenza dal 05/04/2008.
(4)
Secondo quanto dispone l'art.
353, nel caso di acquisizione di plichi sigillati che possano contenere notizie utili all'assicurazione delle fonti di prova, l'ufficiale di p.g. informa il P.M., il quale può autorizzarne l'apertura immediata, con la specificazione se si tratta di mera corrispondenza per la quale è previsto il sequestro a norma dell'articolo in esame; l'ufficiale di p.g. può limitarsi alla sospensione dell'inoltro e attendere l'eventuale decreto di sequestro del pubblico ministero.
(5)
L'art. 8, comma 4, lett. a) della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha inserito il riferimento all'alterazione.