(massima n. 1)
A norma dell'art. 5, comma 1, lettere a) e c), della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l'art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra č autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell'arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino).