(massima n. 1)
Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell'autoritā previsto dall'art. 650 c.p. il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario di esso, dell'autorizzazione amministrativa all'uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. (Nella specie, peraltro, la richiesta di esibizione, rivolta al privato da personale addetto alla vigilanza venatoria, č stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando, invece, nell'esclusiva competenza della polizia postale).