Il sequestro è un particolare
mezzo di acquisizione della prova, che il legislatore ha inteso chiaramente differenziare dalle altre figure di sequestro presenti nel codice, accomunate comunque da un
vincolo di indisponibilità della cosa, ma che rispondono ora a finalità conservative (artt.
art. 316 del c.p.p.-
320), ora con finalità preventive (artt.
321-
323).
In relazione al sequestro presso
istituti bancari, la norma in esame non presenta caratteristiche di spicco, se non la previsione secondo cui è possibile che il sequestro venga eseguito anche dagli
organi di polizia giudiziaria, in line d’altronde con la possibilità degli stessi di
esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche ex art.
248.
Ad ogni modo, presso le banche possono venir sequestrati documenti, titoli, valori, somme ed ogni altra cosa, ancorché depositata o contenuta in cassette di sicurezza, qualora si abbia fondato motivo di ritenere la loro pertinenza al reato, a prescindere dal fatto che appartengano all’
imputato o siano iscritti a suo nome. Si ribadisce l’insussistenza del
segreto bancario di fronte al potere di sequestro da parte dell’
autorità giudiziaria.
L'esecuzione di tale atto si considera possa essere delegata agli organi di polizia di giudiziaria ex art.
253, coma terzo, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa. D'altronde si ricordi che gli stessi hanno anche il potere di esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici, secondo quanto dispone l'art.
248, comma secondo.