Cass. pen. n. 51565/2016
È priva dei requisiti di validità richiesti dall'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen., la querela presentata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di poteri a firma congiunta, di una persona giuridica privata, qualora tale querela non contenga l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale.
Cass. pen. n. 13813/2015
È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. (Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
Cass. pen. n. 6342/2015
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la querela, con firma autenticata dal difensore, inviata per posta, risultandone accertata la sicura provenienza).
Cass. pen. n. 52601/2014
La querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, c.p.p., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente.
Cass. pen. n. 26268/2013
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza.
Cass. pen. n. 44968/2012
Ai fini della validità della querela è sufficiente l'uso della espressione "si faccia giustizia", in quanto costituisce manifestazione della volontà di perseguire penalmente il soggetto denunciato.
Cass. pen. n. 41128/2008
La querela proposta da soggetto in atto non residente o reperibile in Italia e presentata da difensore incaricato che ne abbia autenticato la sottoscrizione, si presume valida salvo prova contraria, solo se l'attestazione del difensore, abilitato all'esercizio della professione nel territorio nazionale, offre certezza dell'apposizione della stessa sottoscrizione in sua presenza e nello stesso territorio. (Nella specie in calce alla querela figurava l'indicazione «Londra-Roma » significativa di luoghi e di tempi diversi con conseguente attestazione priva del requisito d'unicità ).
Cass. pen. n. 38905/2008
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque, anche dal difensore, pur se tacitamente nominato semprechè, in tale caso, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni rese dalla parte nella querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore medesimo.
Cass. pen. n. 15210/2007
In tema di ritualità della querela, la mancata identificazione del querelante, secondo il disposto dell'articolo 337, comma 4, del c.p.p., rende l'atto di querela invalido, mancando la prova che la persona indicata sia effettivamente la parte offesa legittimata a proporre la querela. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 15148/2007
In tema di ritualità della querela, la mancata indicazione delle modalità con le quali il pubblico ufficiale che la riceve perviene alla identificazione del soggetto che la propone o deposita, non genera invalidità dell'atto, ma, al più, una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 37214/2006
Non sussiste la legittimazione del direttore di un esercizio commerciale a proporre querela, a meno che egli non provi la qualità di legale rappresentante della società con il potere di spenderne il nome anche sul piano processuale.
Cass. pen. n. 30044/2006
Ai fini della ritualità della presentazione della querela, l'articolo 337, comma quarto, c.p.p., laddove si prevede che l'autorità che riceve la querela deve provvedere — tra l'altro — alla identificazione della persona che la propone, deve essere interpretato non formalisticamente, onde il querelante può essere identificato in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge (anche per conoscenza personale o per precedente identificazione). Ne deriva non solo che non occorre riportare nell'atto di querela i dati identificativi ricavati da un documento di riconoscimento, ma anche che, quando l'atto sia formato dall'autorità legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo.
Cass. pen. n. 26549/2006
In tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia).
Cass. pen. n. 19198/2006
La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del P.M. (nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente.
Cass. pen. n. 29660/2004
La identificazione non completa del soggetto che presenti personalmente la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non determina la nullità o inammissibilità dell'atto, ma una semplice irregolarità di carattere amministrativo sfornita di sanzione processuale, sia in quanto tali conseguenze non sono previste dalla legge sia in considerazione della ratio della norma di cui all'art. 337 c.p.p. che mira esclusivamente ad assicurarsi che la volontà di perseguire il colpevole provenga dal soggetto legittimato a proporre la querela.
Cass. pen. n. 27069/2004
Deve ritenersi abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, sulla base di una ritenuta nullità dell'atto di querela per la mancanza di taluno dei requisiti formali previsti dall'art. 337 c.p.p., disponga la restituzione degli atti al P.M., così dando luogo ad una situazione di stasi del procedimento, attesa l'impossibilità, da parte del medesimo pubblico ministero, di influire sulla eventuale rinnovazione di un atto proprio della persona offesa.
Cass. pen. n. 21015/2003
In tema di querela, qualora uno stesso atto contenga due sottoscrizioni della parte, una in calce all'esposizione dei fatti ed alla manifestazione della volontà che si proceda, l'altra sotto la nomina del difensore, incaricato anche del deposito della querela, la autenticazione del difensore, immediatamente successiva, si riferisce ad entrambe le firme ed attesta che anche la sottoscrizione della querela è vera e genuina.
Cass. pen. n. 17640/2003
Quando si tratta di società di capitali, l'onere di indicare nell'atto di querela la fonte specifica dei poteri di rappresentanza dell'ente è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, poiché tale indicazione comporta l'implicito riferimento all'art. 2384 c.c. che costituisce la fonte della legittimazione.
Cass. pen. n. 11386/2003
Ai fini della valutazione della manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, il giudice può prendere in esame il complessivo comportamento della persona offesa e dar conto degli elementi su cui ha fondato la sua valutazione; mentre, tale valutazione non può essere fondata unicamente in base al contenuto della denunzia di un fatto reato alla polizia giudiziaria in quanto tale deduzione implica l'annullamento della distinzione tra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili a querela.
Cass. pen. n. 41227/2002
L'identificazione della persona che propone la querela, ex art. 337, comma 4, c.p.p., da parte dell'autorità che la riceve, può ben essere successiva alla sua proposizione, purché avvenga entro i termini di cui all'art. 124 c.p.
Cass. pen. n. 32190/2002
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera l'invalidità dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile).
Cass. pen. n. 31646/2002
La presentazione alla polizia giudiziaria dell'atto di querela privo di sottoscrizione deve ritenersi equiparata alla presentazione orale della querela stessa, ammessa dall'art. 337, primo comma, c.p.p., e l'atto di ratifica equivale ad una conferma della narrazione dei fatti contenuta nell'atto scritto, sicché la sottoscrizione del verbale di ratifica equivale alla sottoscrizione della querela orale prevista dal secondo comma dell'art. 337 stesso codice.
Cass. pen. n. 32697/2001
La mancata identificazione, da parte dell'Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l'atto invalido, né esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale attività.
Cass. pen. n. 31704/2001
Deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso l'apposito sportello degli uffici della procura della Repubblica e ricevuta dalla persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente.
Cass. pen. n. 70/2001
In assenza di una espressa sanzione di inammissibilità, la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela da parte dell'autorità che la riceve, non è causa di invalidità dell'atto qualora risulti comunque certo che il proponente è, in effetti, colui al quale la legge attribuisce il diritto di querela. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza di una valida identificazione dei querelanti sulla base della conformità dei loro dati personali indicati nella querela con quelli risultanti da alcuni certificati di pronto soccorso relativi agli stessi querelanti).
Cass. pen. n. 3031/2001
In assenza di speciale mandato conferito ai sensi degli artt. 122 e 336 c.p.p., l'amministratore di un condominio non è legittimato a proporre querela, pur se relativa ad un fatto lesivo del patrimonio condominiale (nella specie, appropriazione di energia elettrica condominiale), in quanto la querela, costituendo un presupposto della validità dell'esercizio dell'azione penale e non un semplice mezzo di cautela processuale o sostanziale, non può essere ricompresa fra gli atti di gestione dei beni o conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio spettanti all'amministratore.
Cass. pen. n. 13055/2000
Un atto di querela già formato e sottoscritto dal querelante, il quale lo presenti quindi ad un ufficio di polizia giudiziaria, non perde efficacia per il solo fatto che il c.d. verbale di ratifica previsto dall'art. 337, comma 4, c.p.p. sia privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 6252/2000
In tema di formalità della querela, l'autenticazione della sottoscrizione è necessaria quando la dichiarazione di querela viene proposta da un soggetto privato, sia come singolo, sia come legale rappresentante di un ente o di un'associazione. La stessa necessità non sussiste quando la dichiarazione di querela provenga da un pubblico ufficiale in considerazione delle annotazioni dell'atto, formato da pubblico ufficiale, che avvengono in pubblici registri dei quali è doverosa la tenuta. (Nella fattispecie, anche se trasmessa a mezzo posta, la querela proposta dal responsabile di un ente pubblico (direttore generale delle entrate), era corredata da elementi sufficienti (quali i bolli propri dell'ufficio) che, salvo prova contraria, attestano la sicura provenienza dell'atto).
Cass. pen. n. 1173/2000
Ai fini della validità della querela non è necessario che l'identificazione del querelante avvenga a mezzo della esibizione di un documento di identificazione al pubblico ufficiale che riceve l'atto. Ed invero, lo stesso pubblico ufficiale ricevente può attestare validamente l'identità del proponente per sua diretta conoscenza ovvero dichiarando di avere altrimenti proceduto alla identificazione (ad esempio a mezzo testi), purché provveda a dare comunque conto dell'attività compiuta per avere certezza della provenienza dell'atto.
Cass. pen. n. 1697/2000
In tema di formalità della querela, la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma secondo c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del pubblico ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.
Cass. pen. n. 4695/2000
In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolarità e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non è tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione «pervenuto» e non quella «ricevuto». La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identità del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilità dell'azione penale).
Cass. pen. n. 299/2000
Fra gli atti “relativi alla procedibilità” che, ai sensi dell'art. 431 lett. a) c.p.p., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche l'attestazione prevista dall'art. 337, comma quarto, c.p.p. della data e del luogo di presentazione della querela, come pure quella dell'avvenuta identificazione del querelante. Ne consegue che, ove tali attestazioni, per errore, non siano state di fatto inserite in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma, c.p.p. e può essere chiesto che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia fatto, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara non doversi procedere per difetto di querela.
Cass. pen. n. 5668/2000
Nell'ipotesi di querela recapitata per posta la sottoscrizione dell'atto è condizione ineludibile di validità sotto il profilo dell'identificazione del querelante. (In aderenza al principio la Corte ha escluso l'esistenza dei requisiti di validità nel caso di timbro apposto in calce all'atto di querela recante la dizione «visto per la ricezione della presente denunzia» e firmato dal Maresciallo Comandante della Stazione di Carabinieri).
Cass. pen. n. 13490/1999
La mancata identificazione del proponente da parte dell'autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell'atto bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell'azione penale.
Cass. pen. n. 8742/1999
La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'articolo 337, comma primo, c.p.p., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'articolo 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio.
Cass. pen. n. 7845/1999
L'art. 337, terzo comma, c.p.p. non commina la nullità della querela che sia priva delle indicazioni della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione. In siffatta evenienza, pertanto, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità sancito dall'art. 177 c.p.p.
Cass. pen. n. 7842/1999
In tema di autenticazione della sottoscrizione in calce alla querela, nelle ipotesi in cui sia spedita per posta o sia recapitata da un incaricato, se l'atto provenga da un pubblico ufficiale, non occorre alcuna autenticazione, necessaria esclusivamente per la scrittura privata. L'attività con cui la pubblica amministrazione attesta la veridicità della firma di un pubblico funzionario apposta in calce ad atti destinati a essere impiegati al di fuori dell'amministrazione medesima è la legalizzazione, istituto attualmente regolato dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15. Tuttavia, tale legge stabilisce che (art. 18) il funzionario o il pubblico ufficiale devono indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio, e che, fatta eccezione per due specifiche ipotesi (le firme dei capi di scuole parificate o legalmente riconosciute e le firme di atti da e per l'estero), non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra gli atti dai medesimi formati. Se ne ricava che sono esenti dalla legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari su atti formati dai medesimi nello Stato e da far valere nello Stato, purché siano chiaramente individuabili i dati relativi alla persona del firmatario e all'ufficio di appartenenza, con la conseguenza che per la querela presentata dal pubblico funzionario, non è richiesta né l'autenticazione né la legalizzazione della sottoscrizione.
Cass. pen. n. 3744/1999
La formalità relativa all'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall'art. 337, comma 3, c.p.p. — allorquando la querela venga proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione — non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela medesima. Ed invero le cause di nullità devono essere espressamente previste come tali dalla legge, secondo il principio di tassatività fissato dall'art. 117 c.p.p.; il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette all'esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato, da cui derivino i poteri di rappresentanza e soltanto alla mancanza di tale rapporto si ricollega l'inefficacia della querela proposta e non, invece, alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanaza.
Cass. pen. n. 12745/1998
In tema di formalità della querela, anche qualora l'atto sia presentato negli uffici della Procura della Repubblica, ai fini della sua validità occorre che il presentatore sia identificato, discendendo tale adempimento dal comma quarto dell'art. 337 c.p.p., che prevede, senza eccezioni, l'onere della identificazione ad opera della «autorità che riceve la querela».
Cass. pen. n. 12339/1998
La disposizione dell'art. 337 c.p.p., secondo la quale la dichiarazione di querela, recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, deve recare la sottoscrizione autenticata, è applicabile anche nel caso in cui l'atto promani da un rappresentante della pubblica amministrazione. L'anzidetta disposizione non reca, infatti, alcuna deroga al principio, e d'altra parte, se l'organizzazione della pubblica amministrazione garantisce un maggior margine di sicurezza in ordine alla provenienza dell'atto, non è completamente eliminato il rischio che l'atto stesso possa recare una sottoscrizione di soggetto che non sia il suo autore apparente.
Cass. pen. n. 3205/1998
La mancata identificazione, da parte dell'autorità ricevente, del soggetto incaricato dalla persona offesa di depositare l'atto di querela, non determina alcuna invalidità dell'atto medesimo, sempre che questo sia sottoscritto dal querelante e la firma risulti autenticata nelle forme di legge.
Cass. pen. n. 7174/1996
L'autenticazione della sottoscrizione apposta sulla querela, richiesta dall'art. 337, comma 1, c.p.p. nel caso in cui l'istanza punitiva venga recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, non può avere alcun equipollente. (Nella fattispecie, relativa a querela presentata, con sottoscrizione non autenticata, da un legale, la cui nomina era certa, era stato sostenuto che costui, in quanto persona in speciale e qualificato rapporto con il querelante, non poteva considerarsi come qualsiasi altro latore. La Corte di cassazione, nell'enunciare il principio sopra massimato, ha evidenziato che il legale, nonostante la particolare qualità, resta sempre un semplice veicolo di inoltro dell'istanza punitiva).
Cass. pen. n. 1390/1996
Per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, ma deve manifestarsi in forma esplicita o implicita la volontà di chiedere la punizione del colpevole. Tale intenzione non può però essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denunzia e quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo, essa deve essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., sia per il principio generale vigente nel settore penale in dubio pro reo, nel senso di escludere la natura di querela dell'atto di denuncia. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi querela la denuncia di un abuso sessuale interpretabile come semplice istanza di diffida, seguita da una formale querela presentata però oltre il termine massimo previsto dalla legge).
Cass. pen. n. 9297/1994
È pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice, legittimato ai sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, in quanto conferitigli ex lege.
Cass. pen. n. 3715/1994
In tema di querela delle persone giuridiche, l'indicazione della fonte del potere di rappresentanza, che deve presentare anche il carattere della specificità, costituisce un onere espresso a carico di colui che dall'asserita rappresentanza trae legittimazione a proporla, e concorre a integrare vero e proprio requisito di ammissibilità dell'atto. (Fattispecie relativa ad atto di querela, ritenuto inefficace, presentato da persona dichiaratasi amministratrice unica di una società a responsabilità limitata, senza la contestuale indicazione della fonte del potere di rappresentanza).
Cass. pen. n. 10144/1992
Nel caso di appropriazione indebita consumata ai danni di una società in accomandita semplice, è pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario, legittimato a sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, che al socio accomandatario sono conferiti ex lege. Detta indicazione (art. 337 n. 3 c.p.p.) è, invece, condizione di validità della querela allorché si tratti di società di capitali.