Il fondamentale ruolo svolto dalla
polizia giudiziaria al sorgere delle
indagini preliminari si coglie anche dalla collocazione unitaria, riunita sotto il Titolo III, operata dal
legislatore. La notizia di reato è infatti colta dalla polizia giudiziaria tramite l'azione di vigilanza e di impedimento nei confronti della commissione di illeciti (sia penali che amministrativi).
Tutto ciò con la precisazione che
le attività necessarie per le decisioni inerenti all'azione penale spetta pur sempre al pubblico ministero. Parimenti, le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'
autorità giudiziaria ex art.
56.
Il comma 1 del presente articolo si occupa dell'
attività svolta dalla polizia anche di propria iniziativa, operando una tripartizione.
Per quanto riguarda l'
attività informativa, essa consiste nell'acquisire la notizia di reato, mediante l'apprensione diretta o mediante ricezione (v. art.
330), per poi riferirla al pubblico ministero ex art.
347.
L'
attività investigativa consiste invece nella ricerca dell'autore del reato, con i mezzi di cui all'articolo
348.
Da ultimo, l'
attività assicurativa descrive l'attività mediante la quale la polizia giudiziaria mette al riparo da alterazioni, smarrimento ecc. le prove, che poi assumeranno importanza in sede dibattimentale (o in altra sede, a seconda del procedimento).
Il medesimo comma 1 si riferisce anche all'
obbligo di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale e l'obbligo di impedire che i reati siano portati a conseguenze peggiori. Con il primo principio si tendono a ricomprendere tutti quegli elementi utili per l'applicazione della legge penale, come ad esempio il verbalizzare il comportamento del soggetto autore del reato oppure la gravità del danno. Il secondo principio è invece tipico della polizia di sicurezza.
Il comma 2 descrive le attività della polizia giudiziaria su
delega o su
ordine dell'autorità giudiziaria. In relazione al
pubblico ministero, si evidenziano gli articoli
378 e
348, comma 3 sull'attività guidata, nonché
370 sugli atti delegabili.
In relazione invece al
giudice, l'intervento della polizia giudiziaria può essere da lui richiesto per l'
accompagnamento coattivo dell'imputato o di altre persone, per l'esecuzione di
misure cautelari personali e reali, le
perquisizioni ed i sequestri.
A chiari fini definitori, il comma 3 stabilisce che le funzioni di cui sopra sono svolte unicamente dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, così come definiti dall'articolo
57.