Le
perquisizioni, unitamente alle ispezioni (artt.
244 e
ss.) rappresentano due tipici “atti a sorpresa” di cui dispone l’
autorità giudiziaria, da cui si evince il preciso intento del legislatore di attribuire tale potere non solo al giudice, ma altresì al
pubblico ministero.
Nel rispetto del principio costituzionale della privata dimora (art.
14) sono previsti precisi limiti temporali che possono essere disattesi nei casi urgenti e con un provvedimento di esecuzione contenuto anche in un atto separato dal decreto che dispone la perquisizione.
Ferma la distinzione tra l’
inspicere, destinato ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle cose le tracce e gli altri effetti materiali del reato, tipico delle ispezioni ed il
perquirere,
diretto a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato sulle persone od in luoghi determinati, ovvero ad ivi eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso (attività tipica delle perquisizioni), il legislatore ha mostrato in entrambi i casi disciplinati un’attenta sensibilità per i
diritti di libertà tutelati a livello costituzionale (v. artt.
13 e
14 Cost.).
Per tali motivi, la perquisizione in una
abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti
deve essere eseguita tra le sette e le ore venti. Ovviamente in caso di urgenza è salva la facoltà di procedere a perquisizione
anche al di fuori degli orari consentiti, purché la sussistenza dell’urgenza sia fatta per iscritto (l’obbligo di motivazione non è espressamente previsto).