(massima n. 1)
Le guardie zoofile, anche se, a norma dell'art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono pił identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. (Nella fattispecie, l'imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalitą ad una guardia zoofila; la Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identitą personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima).