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Articolo 370 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Atti diretti e atti delegati

Dispositivo dell'art. 370 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori [375, 388] ed i confronti [364] cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1(3).

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133 ter in quanto compatibili(4).

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero(1).

2-ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357(2) .

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo(5).

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili.
[omissis]
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
[omissis]

__________________

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 11, lettera c), della L. 27 settembre 2021, n. 134.
(2) I commi 2 bis e 2 ter sono stati inseriti dall'art. 3 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(3) Comma introdotto dall'art. 18, co. 1, lett. d) n. 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(4) Comma modificato dall'art. 18, co. 1, lett. d) n. 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(5) Comma modificato dall'art. 18, co. 1, lett. d) n. 3) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Dato che il pubblico ministero riveste il ruolo di titolare delle indagini preliminari, esso può svolgere personalmente atti di indagine o può delegarli alla polizia giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 370 Codice di procedura penale

La norma in commento prende in considerazione l’attività d’indagine del pubblico ministero, distinguendo tra atti diretti (compiuti personalmente dal pubblico ministero) e atti delegati.

Il comma 1 sancisce il principio per cui il pubblico ministero può compiere personalmente ogni attività di indagine. Tuttavia, il pubblico ministero può anche avvalersi della polizia giudiziaria, delegando a quest’ultima il compimento di attività di indagini e di specifici atti.
Questo sia a causa della mole del carico di lavoro del pubblico ministero, sia perché molto spesso si tratta di atti di indagine di non particolare complessità.

Tra gli atti delegabili dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, c’è anche l’interrogatorio e il confronto. Però, c’è un limite al potere di delega: il pubblico ministero può delegare alla polizia giudiziaria solo l’interrogatorio e il confronto cui partecipa dell’indagato che si trova in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.
Pertanto, c’è il divieto di delegare l’interrogatorio e il confronto cui deve partecipare l’indagato arrestato o, comunque, in custodia cautelare.

Il nuovo comma 1-bis (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che, nel caso di atto diretto e nel caso di atto delegato alla polizia giudiziaria, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio dell’indagato si svolga a distanza quando c’è il consenso dell’indagato stesso e del difensore.

Ai sensi del comma 2 (su cui ha inciso la riforma Cartabia), quando si deve compiere attività delegata, la polizia giudiziaria deve chiaramente permettere l’assistenza difensiva dell'indagato e, dunque, si applicano gli artt. 364, 365 e 373 c.p.p.. Inoltre, nel caso si debba compiere un interrogatorio a distanza, si applica l’art. 133 ter del c.p.p. (che disciplina le modalità e garanzie della partecipazione a distanza) in quanto compatibile.

Poi, secondo i commi 2-bis e 2-ter, quando si procede per determinati reati espressamente previsti (ad esempio, maltrattamenti in famiglia ex art. 572 del c.p. o violenza sessuale ex art. 609 bis del c.p.), la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. In questo caso, la polizia giudiziaria deve mettere senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività (nelle forme e con le modalità di cui all’art. 357 del c.p.p.).

Infine, il comma 3 (modificato dalla riforma Cartabia) disciplina i casi in cui singoli atti di indagine debbano compiersi al di fuori della circoscrizione di competenza del pubblico ministero procedente: in questa ipotesi, quando il pubblico ministero procedente non ritenga di procedere personalmente e qualora non ritenga di svolgere l’interrogatorio dell’indagato a distanza, è possibile delegare tali atti al pubblico ministero del luogo, sempre rispettando la competenza per materia.
In tal caso, come precisato dal comma 4, per ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato può anche procedere di propria iniziativa allo svolgimento di quegli atti che, dopo il compimento di quello specificamente delegato, appaiono necessari ai fini delle indagini.

Massime relative all'art. 370 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40505/2008

L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini di cui all'art. 369 bis c.p.p. è escluso ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia.

Cass. pen. n. 2787/2006

L'invito a presentarsi davanti al Pubblico Ministero ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia proceduto un ufficiale della polizia giudiziaria all'uopo delegato dal P.M.

Cass. pen. n. 42748/2003

Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell'interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell'art. 370 comma 1 c.p.p., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali.

Cass. pen. n. 12715/2001

Sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio (secondo la disciplina all'epoca dettata dall'art. 555 c.p.p.), il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 370 c.p.p., non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l'assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 4, c.p.p. (dettato in effetti per l'attività d'iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata), avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p.

Cass. pen. n. 8817/2001

Rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, all'uopo delegata dal pubblico ministero, trattandosi di atto del tutto equiparabile all'interrogatorio reso direttamente al pubblico ministero, cui la suddetta disposizione normativa fa riferimento.

Cass. pen. n. 2902/1993

Per l'audizione di un collaboratore della giustizia in luogo posto al di fuori della circoscrizione di sua competenza, ben può il pubblico ministero delegare un ufficiale di polizia giudiziaria, demandato allo svolgimento di indagini ai sensi dell'art. 370, comma primo, c.p.p., atteso che tale norma non pone limiti territoriali allo svolgimento di dette indagini.

Cass. pen. n. 4603/1993

Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell'art. 348, primo comma, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole.

Cass. pen. n. 2281/1990

Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo avviso al difensore, l'ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità dell'atto compiuto e di quelli conseguenti.

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