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Articolo 386 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

Dispositivo dell'art. 386 Codice di procedura penale

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

  1. a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
  2. b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
  3. c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
  4. d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
  5. e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
  6. f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia(7);
  7. g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
  8. h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
  9. i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
  10. i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa(5).

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato(1).

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3(6).

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 [104].

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato(2) nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558(3).

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3(4).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
[omissis]
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo;
i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
[omissis]
1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
[omissis]

__________________

(1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.
(2) Tale comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito nella l. 9 agosto 2013, n. 94.
(3) La clausola di salvezza è stata inserita dall'art. 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella l. 17 febbraio 2012, n. 9.
(4) A tali adempimenti possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.
(5) Lettera inserita dall'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Per la disciplina transitoria, la presente modifica trova applicazione nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dal 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022: quindi, si applica a partire dal 30 giugno 2023.
(6) Comma inserito dall'art. 19, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(7) La lettera f) del comma 1 è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.

Ratio Legis

Con la misura precautelare dell’arresto o del fermo, si priva il soggetto della libertà personale. Trattandosi di provvedimento che limita la libertà personale, il codice di procedura penale deve attuare il principio costituzionale ex art. 13 Cost.: l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge; tali provvedimenti provvisori ed urgenti devono essere poi convalidati dall’autorità giudiziaria entro precisi limiti temporali (in mancanza di convalida, tali provvedimenti sono revocati e perdono ogni effetto).
In questo contesto, la ratio dell’art. 386 c.p.p. è quella di garantire non solo il primo controllo sulla legittimità della procedura, ma anche l’esercizio del diritto di difesa della persona che è stata privata della propria libertà personale.

Spiegazione dell'art. 386 Codice di procedura penale

Gli stringenti limiti costituzionali (art. 13 Cost.) hanno imposto al legislatore una dettagliata disciplina del procedimento di convalida dell’arresto e del fermo, prevedendo che sia il giudice a decidere sulla convalida (e non il pubblico ministero).

In generale, il procedimento di convalida può così schematizzarsi: la polizia giudiziaria mette l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero; il pubblico ministero chiede la convalida dell’arresto o del fermo al giudice; infine, c’è l’udienza di convalida.

L’art. 386 c.p.p. disciplina i doveri della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo.

Ai sensi del comma 1, in seguito all’esecuzione di una misura pre-cautelare, gli organi di polizia giudiziaria devono rispettare una serie di obblighi.
Innanzitutto, essi devono dare immediata notizia al pubblico ministero del luogo in cui la misura è stata eseguita.
Inoltre, essi devono consegnare all’arrestato o fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e in una lingua a lui comprensibile. Con questa comunicazione, si informa l’arrestato o fermato dei suoi diritti e facoltà. Tra le informazioni più importanti, si ricordi la facoltà di nominare un difensore di fiducia, il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e ancora del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo. Ancora, tra gli avvisi di cui al comma 1, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha inserito una nuova lettera i-bis): l’arrestato o il fermato deve essere avvertito della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Il comma 1-bis precisa che, se l’informativa sui diritti e facoltà non è subito disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, questa comunicazione viene data oralmente. Però, gli organi di polizia hanno comunque l’obbligo di dare, senza ritardo, la comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

Il nuovo comma 1-ter (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che la comunicazione scritta sui diritti e facoltà deve essere allegata agli atti in forma di documento informatico. Tuttavia, se l’originale dell’informativa è redatto in forma di documento analogico, si applicano l’art. 110, comma 4 c.p.p. e l’art. 111 ter, comma 3 c.p.p.: queste norme (come formulate a seguito della riforma Cartabia) disciplinano la conversione del documento analogico in documento informatico per il suo deposito telematico e inserimento nel fascicolo informatico.

Poi, secondo il comma 2, gli organi di polizia giudiziaria devono immediatamente informare il difensore di fiducia eventualmente nominato (o il difensore d’ufficio designato dal pubblico ministero ex art. 97 del c.p.p.) dell’avvenuto arresto o fermo.

Ai sensi del comma 3, al di fuori dei casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato ad opera della polizia giudiziaria prima dell’intervento del pubblico ministero (art. 389, comma 2 c.p.p.), l’organo di polizia giudiziaria deve mettere l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dalla misura (nello stesso termine, salvo dilazione autorizzata dal pubblico ministero, la polizia giudiziaria deve anche trasmettere il relativo verbale delle operazioni, con l’indicazione dell’eventuale nomina del difensore di fiducia, del giorno, ora e luogo in cui stata eseguita la misura, nonché l’enunciazione delle ragioni della misura e la menzione dell’avvenuta consegna dell’informativa su diritti e facoltà ex comma 1).

Il comma 4 precisa che gli organi di polizia giudiziaria mettono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove la misura è stata eseguito. Però, il comma 5 stabilisce che il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi in cui si esegue l’arresto domiciliare (ai sensi del comma 1 dell’art. 284 del c.p.p., la propria abitazione o altro luogo di privata dimora o un luogo pubblico di cura o di assistenza o, ove istituita, una casa famiglia protetta) oppure, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

Inoltre, la polizia giudiziaria trasmette il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1 (ossia, il pubblico ministero del luogo in cui la misura è stata eseguita).

Infine, il comma 7 sancisce l’inefficacia della misura precautelare, qualora non venga rispettato il tempo di cui al comma 3 (ventiquattro ore) per mettere il soggetto a disposizione del pubblico ministero. In caso di perdita di efficacia della misura, ci sarà il dovere di rilasciare immediatamente l’arrestato o il fermato o di permettere il rientro nel proprio domicilio all’allontanato (anche se, probabilmente, il giudice emetterebbe subito un’ordinanza cautelare al fine di tutelare la persona offesa convivente),

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso all’arrestato ed al fermato.

Massime relative all'art. 386 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11068/2018

In tema di arresto di straniero alloglotta, nel caso di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerente alle garanzie ed ai diritti difensivi, previsti dall'art. 386, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimemnto nei suoi confronti, nonchè dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza.

Cass. pen. n. 6013/2018

La comunicazione prevista dall'art. 386 cod. proc. pen., è atto del procedimento di arresto in flagranza e condizione di validità del solo arreso, sicchè la sua omissione non dispiega alcun effetto sull'efficacia dei successivi atti del procedimento e del processo.

Cass. pen. n. 5157/2018

In tema di arresto o fermo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 386 cod. proc. pen., non rileva la parziale limitazione della libertà di movimento subita dagli occupanti di una imbarcazione abbordata in alto mare dalla polizia giudiziaria, trattandosi di una limitazione relativa, avente per oggetto il mezzo nautico e le connesse attività di controllo di esso, senza una limitazione della libertà personale, anche se, a causa del controllo di polizia e della localizzazione del natante, gli stessi non potessero allontanarsi o darsi alla fuga, sempre che la nave sia stata legittimamente abbordata a norma degli artt. 110 e 111 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

Cass. pen. n. 45711/2016

In tema di convalida dell'arresto, il richiamo operato dall'art. 391, comma quarto, cod. proc. pen., alla previsione di cui all'art. 386, comma terzo, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente al rispetto del termine delle ventiquattro ore, entro cui la polizia giudiziaria deve porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero e non anche al luogo materiale, ove nel frattempo mantenerlo in custodia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il Gip non aveva convalidato l'arresto, in ragione del fatto che l'arrestato, rinchiuso in camera di sicurezza, pur essendo posto a disposizione del pubblico ministero, fosse stato condotto in carcere oltre il suindicato termine di legge).

Cass. pen. n. 25235/2014

L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.

Cass. pen. n. 36941/2007

L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.

Cass. pen. n. 43063/2003

L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, del dovere di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di cui all'art. 386 c.p.p., non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.

Cass. pen. n. 3324/1993

L'art. 386 c.p.p. fa obbligo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di informare immediatamente quest'ultimo dell'avvenuto arresto o fermo. Non sussiste peraltro, per i predetti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'onere di cercare o di rintracciare il difensore di fiducia oltre le indicazioni fornite dalla stessa persona arrestata o fermata. L'impossibilità di contattare il difensore di fiducia designato e di notificare allo stesso ex art. 566 c.p.p., l'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo, davanti al pretore esclude, pertanto, ogni violazione del diritto di difesa e le conseguenti nullità. (Fattispecie nella quale il nuovo e diverso recapito professionale del difensore di fiducia era reperibile dall'elenco telefonico, mentre i verbalizzanti avevano appreso dai carabinieri che il legale non risultava all'indirizzo indicato dall'interessato).

Cass. pen. n. 97/1993

Il verbale di arresto che non contenga l'enunciazione espressa delle ragioni che lo hanno determinato non è affetto da nullità ex art. 178 c.p.p. per il difetto delle condizioni previste da tale norma e neppure è inefficace, in quanto l'inefficacia è disposta dall'art. 386 settimo comma c.p.p. solo per i verbali non trasmessi nei termini temporali previsti dallo stesso art. 386 terzo comma. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato l'arresto può essere data anche successivamente alla redazione del relativo verbale, purché ciò avvenga entro 24 ore dall'arresto, con l'audizione dei verbalizzanti o con altri atti complementari al verbale di arresto che giustifichino il provvedimento.

Cass. pen. n. 4603/1993

La trasmissione del verbale di arresto al pubblico ministero entro il termine indicato dall'art. 386 c.p.p. può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, purché la stessa sia effettuata per l'intero contenuto dell'atto, e non mediante semplice comunicazione per riassunto, consentendo al P.M. di controllare immediatamente la ritualità delle circostanze nelle quali la restrizione della libertà si è verificata. (In motivazione la Suprema Corte ha ritenuto legittima la trasmissione del verbale mediante telefax, da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata, allorché esso sia consigliato da particolari ragioni).

Cass. pen. n. 4997/1992

In tema di arresto in flagranza, nessuna formalità è prevista per l'informazione che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono dare al difensore a norma dell'art. 386, comma secondo, c.p.p. e nessuna sanzione processuale è prevista per l'eventuale inadempimento di tale dovere. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la convalida dell'arresto per nullità del provvedimento per mancata conferma, con telegramma, dell'avviso telefonico al difensore).

Cass. pen. n. 10646/1991

Non è prevista alcuna nullità per l'ipotesi di inosservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 386 c.p.p., la quale stabilisce che dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97 stesso codice, né può dedursi tale conseguenza dalla norma di cui all'art. 178, lettera c) c.p.p., non afferendo detto obbligo di informazione in modo diretto all'assistenza dell'imputato. Inoltre dalla disposizione in questione non si deduce affatto che gli ufficiali e gli agenti di polizia debbano «sempre» rintracciare il difensore di fiducia eventualmente nominato dalla persona arrestata o fermata, anche se detto difensore non sia stato reperito presso lo studio o l'abitazione e non sia stato possibile avvisarlo altrimenti. È legittima, pertanto, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l'avviso del giorno fissato per l'udienza di convalida, dovendo questa svolgersi in camera di consiglio con la partecipazione «necessaria» del pubblico ministero e del difensore. (Nella specie il difensore di fiducia non era stato reperito per cui si era provveduto a nominare un difensore di ufficio al quale era stato notificato l'avviso del giorno fissato per l'udienza di convalida dell'arresto e che era poi stato sostituito a norma del quarto comma dell'art. 97 c.p.p. in quanto impossibilitato a presentarsi alla predetta udienza per pregressi impegni).

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