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Articolo 353 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Acquisizione di plichi o di corrispondenza

Dispositivo dell'art. 353 Codice di procedura penale

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro [254].

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata [356] e l’accertamento del contenuto(1).

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di telecomunicazione di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati(2).

Note

(1) Il riferimento all'accertamento del contenuto è stato aggiunto dall’art. 9, comma 2, lett. a), della l. 18 marzo 2008, n. 48.
(2) L’art. 9, comma 2, lett. b), della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha adeguato la norma alle comunicazioni telematiche.

Ratio Legis

L'eventualità che vengano compiute attività accertative connotate dal requisito dell'urgenza risponde alla normale fisiologia dell'attività di indagine condotta dalla P.G.

Spiegazione dell'art. 353 Codice di procedura penale

Nell'espletamento delle indagini è assolutamente comprensibile e fisiologico che, talvolta, debbano essere compiute determinate attività connotate dall'urgenza, al fine di non compromettere l'esito degli accertamenti investigativi.

La norma in esame disciplina l'acquisizione di plichi e di corrispondenza. Di regola, il plico sigillato deve essere trasmesso intatto al pubblico ministero per l'eventuale sequestro ma la polizia giudiziaria può chiedere al magistrato inquirente l'autorizzazione all'apertura immediata e all'accertamento del contenuto quando vi sia fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca ed all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo.

Inoltre, nei casi in cui sia consentito il sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sospendere l'inoltro della corrispondenza, ordinando al servizio postale di non trasmetterla. Tuttavia, se entro quarantotto ore il pubblico ministero non convalida l'attività, e quindi non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza devono essere inoltrati.

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