(massima n. 1)
La procedura di correzione di errore materiale, di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., può essere adottata, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti del dispositivo di sentenza pronunciata con il rito del lavoro, atteso che la possibilità di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo, ex art. 431, secondo comma, c.p.c., evidenzia l'interesse della parte ad ottenere la correzione dell'errore ancor prima del deposito della sentenza.