(massima n. 1)
La correzione di un errore materiale della sentenza di primo grado, dopo la proposizione del gravame, spetta al giudice di secondo grado, e deve precedere l'esame dell'impugnazione. L'esercizio del relativo potere, peraltro, postula l'istanza di una delle parti, la quale, se proveniente dall'appellato, può anche essere formulata in sede di costituzione.