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Articolo 86 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento di correzione

Dispositivo dell'art. 86 Codice del processo amministrativo

1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

Spiegazione dell'art. 86 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare il procedimento di correzione dell’errore materiale nei provvedimenti del giudice amministrativo, in analogia a quanto previsto per il processo civile dall’art. 287 c.p.c.
Nello specifico il legislatore prevede un particolare procedimento, di natura non impugnatoria ma amministrativa, per la correzione di:
  • omissioni, cioè il mancato inserimento di un elemento nel provvedimento per mera svista;
  • errori materiali, cioè – come chiarito dal Consiglio di Stato – una fortuita divergenza, percepibile ictu oculi da chiunque legga il provvedimento, fra il giudizio e la sua espressione letterale, dovuta a una disattenzione del giudice o ad una mera svista.
Nulla viene invece disposto con riferimento all’errore di calcolo.
Tale procedimento inizia su istanza di parte, da proporre al medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento.
Per la proposizione dell’istanza la dottrina e la giurisprudenza hanno segnalato l’esigenza di accertare in capo alla parte istante l’interesse ad agire, che sussiste laddove l’errore determini un’oggettiva incertezza tale da causare un danno.
Il proseguimento, poi, dipende dalle parti:
  • se vi è il consenso delle parti, il giudice dispone la correzione con decreto, emesso in camera di consiglio;
  • se vi è dissenso, invece, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

Massime relative all'art. 86 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1230/2019

Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 104/2010, l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado deve essere presentata allo stesso giudice che l'ha pronunciata, tuttavia, per ragioni di economia processuale, connesse al principio dell'assorbenza nell'appello di ogni vizio della sentenza impugnata, è consentito al giudice di secondo grado di accogliere direttamente la domanda di correzione in presenza di una erronea manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento da parte del primo Giudice.

Cons. Stato n. 312/2019

È inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale in relazione all'aspetto della regolamentazione delle spese di lite. Vi ostano, infatti, per un verso, la mancata formale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 104/2010 e, per un altro verso, la natura dell'attività richiesta, la quale implica la formulazione di un nuovo (inammissibile) giudizio di valore, anziché (come consentito) la mera e semplice rilevazione di un'inesattezza o di un'omissione, rilevabile ictu oculi in base al tenore letterale e sistematico della sentenza.

Cons. Stato n. 5404/2017

Il procedimento per la correzione dell'errore materiale, ex art. 86 c.p.a., è applicabile soltanto alla correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche a quelli delle parti nei loro atti che comportino l'erroneità dei dati contenuti nel provvedimento giudiziario (nel caso di specie il nome della parte) (rigetta l'istanza di correzione di errore materiale).

Cons. Stato n. 4695/2011

Nel giudizio amministrativo l'errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell'atto (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. II ter, n. 29374/2010).

Cons. Stato n. 796/2011

La discordanza tra dispositivo e motivazione di una sentenza relativamente al "quantum" delle spese di giudizio costituisce un errore materiale che va corretto applicando il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, rispetto alla motivazione.

Cons. Stato n. 307/2010

Il presupposto giuridico del procedimento di correzione delle decisioni consiste in una inesattezza rilevabile ictu oculi e, come tale, emendabile de plano utilizzando i criteri che emergono dalla sentenza stessa, senza alterarne il contenuto. L'errore materiale, in particolare, non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica ovvero in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile ictu oculi, senza necessità di alcuna attività ricostruttiva da parte del giudice.

Cons. Stato n. 1365/2010

La procedura di correzione di errore materiale è applicabile anche nell'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, tutte le volte in cui in termini inequivocabili, rilevabili ictu oculi, essa statuisca in dispositivo in difformità con quanto argomentatamente esposto nella parte motiva.

Cons. Stato n. 3513/2009

In pendenza del termine per l'impugnativa, l'errore materiale in cui si assume essere incorso il giudice di primo grado, ed emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 c.p.c. e 93 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato in quest'ultima sede assorbe anche quello volto alla correzione.

Cons. Stato n. 1679/2008

Quando risulti evidente che il dispositivo dell'ordinanza cautelare rechi un contenuto diverso dal deliberato del Collegio quale emerge dalla motivazione, è applicabile, per analogia, l'art. 93 del regolamento 17 agosto 1907 n. 642, dettato per le sentenze, e si può ordinare la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo.

Cons. Stato n. 739/2003

Nel procedimento per la correzione dell'errore materiale, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, è indispensabile che le parti siano le stesse di quelle tra le quali è intervenuta la decisione della cui correzione si discute, visto che l'art. 93 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, prevede il consenso delle parti quale presupposto per la correzione con procedimento in camera di consiglio, dovendo altrimenti provvedersi col rito ordinario.

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