(massima n. 1)
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287 c.p.c., č applicabile anche all'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal pretore, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., restando impugnabile con l'opposizione all'esecuzione il provvedimento reso a seguito dell'istanza di correzione.