(massima n. 1)
L'errore di calcolo del giudice del merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero e proprio error in iudicando nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli. Qualora, invece, esso consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati ed esatta individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, è emendabile con l'apposita procedura di correzione regolata dagli artt. 287 ss. c.c. (nella specie, il vizio lamentato era riconducibile ad un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione a ritroso di una somma dal 1994 al 1987: per calcolare, cioè, il valore reale in quest'ultimo anno di una somma di denaro che aveva un determinato valore nominale nel 1994).