(massima n. 1)
L'errore di calcolo, emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., consiste in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell'impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilitą di un gravame, poiché tale ipotesi č riconducibile ad un possibile "error in iudicando", non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte che aveva richiesto la correzione dell'errore di calcolo asseritamente consistente nell'inesatta individuazione del "dies a quo" per la proposizione del ricorso in cassazione contro una ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.).