(massima n. 1)
La mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c., in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (Nella specie, il giudice aveva liquidato le spese e i diritti di procuratore, omettendo gli onorari, dopo aver affermato in motivazione che le spese dovevano seguire la soccombenza).