(massima n. 1)
Pur essendo la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. applicabile, benché non richiamata, al processo di esecuzione, l'intervenuta correzione con ordinanza del giudice dell'esecuzione, in materia di espropriazione immobiliare, dell'errore materiale (rilevabile "ictu oculi") relativo al prezzo riportato nella precedente ordinanza di aggiudicazione provvisoria non comporta la riapertura del termine utile per la proposizione di una nuova offerta di aumento ai sensi dell'art. 584 c.p.c., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, in mancanza di un'esplicita norma al riguardo, la facoltą, per il giudice, di disporre la riapertura del termine in questione, avente natura perentoria.