(massima n. 1)
L'errore di calcolo del giudice del merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioč in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, non č denunciabile con ricorso per cassazione, potendo essere fatto valere solo con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli artt. 287 e seguenti, c.p.c.