(massima n. 1)
Nell'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all'interpretazione complessiva della decisione – che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima – e neppure di utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., ma si configura la nullità di tale provvedimento (artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c.) per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale.