(massima n. 1)
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c. č esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'ideazione o l'intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione. Non č emendabile, pertanto, con il procedimento in esame l'omessa specificazione nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro del tipo e categoria di indice Istat da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando simile individuazione una integrazione del contenuto della decisione, attraverso l'esercizio di poteri cognitivi e di valutazione.