(massima n. 1)
In tema di nullità della sentenza, l'interlineatura, nella parte dispositiva, del nome di uno dei componenti del collegio, astenutosi e sostituito da altro giudice, non comporta alcuna illegittimità della decisione (riconducibile ad una difettosa costituzione del collegio o a un contrasto tra dispositivo e motivazione) né può qualificarsi come errore materiale, posto che quest'ultimo si sostanzia in una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.