(massima n. 1)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/10/2020).