(massima n. 1)
La domanda di correzione dell'errore materiale, non essendo diretta alla riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, o di appello incidentale, ma può essere proposta al giudice d'appello senz'obbligo di forme. (Nella specie, la corte ha ritenuto valida l'istanza proposta al giudice istruttore in sede di precisazione delle conclusioni per il collegio).