In particolare, se non è ancora stato approvato il piano di ripartizione delle spese condominiali, l’amministratore di condominio può pretendere il pagamento delle relative quote dai diversi condomini?
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una condomina era stata condannata, sia in primo che in secondo grado, al pagamento di una somma “a titolo di contributo per lavori condominiali ordinari e straordinari”.
Secondo la Corte d’appello, infatti, la consulenza tecnica espletata in corso di causa aveva evidenziato che i lavori oggetto di contestazione erano stati ultimati e che l’assemblea condominiale aveva approvato il preventivo di spesa.
La condomina, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, aveva ritenuto di dover dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in proposito, che, ai sensi degli artt. 1130 e [[n1131]] c.c., l’amministratore di condominio può agire in giudizio nei confronti del condomino moroso per riscuotere le spese condominiali, “senza necessità di autorizzazione da parte dell'assemblea”.
Secondo la Cassazione, dunque, l’amministratore di condominio può pretendere il pagamento delle spese condominiali anche se non è ancora stato approvato il piano di riparto delle stesse da parte dell’assemblea, in quanto l'obbligo del condomino di pagare al condominio la propria quota di spese condominiali “preesiste all'approvazione da parte dell'assemblea dello stato di ripartizione, che non ha valore costitutivo, ma solo dichiarativo del relativo credito del condominio”.
In sostanza, dunque, secondo la Cassazione, l’obbligo di pagare le spese condominiali non sorge con l’approvazione del piano di riparto ma sorge nel momento stesso in cui viene approvato il preventivo di spesa.
Precisava la Cassazione, infatti, che la delibera assembleare che approva il preventivo delle spese condominiali costituisce “prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla condomina, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.