(massima n. 1)
Allorquando i singoli proprietari di appartamenti facenti parte di un complesso immobiliare composto di pił condomģni ("supercondominio" ), abbiano esperito, nei confronti della societą costruttrice, azione di danni per non essere state messe loro a disposizione le prescritte aree di parcheggio, e siano intervenuti nel giudizio le amministrazioni condominiali dei vari fabbricati del complesso, deve ritenersi che la mancata realizzazione di tali aree di parcheggio, nella prescritta proporzione con le edificate volumetrie, si sia tradotta in una diminuzione di valore non solo delle singole unitą immobiliari, alle quali le stesse avrebbero dovuto essere asservite, ma anche delle rimanenti aree scoperte, destinate ad usi e servizi comuni dei vari condomģni, la cui menomata fruibilitą, dipendente dal sovraffollamento di veicoli nell'ambito del complesso immobiliare, si riverbera su tali parti comuni. Pertanto, a tutela di queste, ben possono le assemblee dei condomģni, ai sensi dell'articolo 1131, comma primo, c.c., e con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c., conferire incarico all'amministratore ad agire in giudizio, in rappresentanza della collettivitą condominiale, i cui partecipanti abbiano subito lesioni nei rispettivi e proporzionali diritti, essendo invece lo specifico mandato di ciascun condomino, o l'unanime delibera di tutti i partecipanti, richiesti solo per i diversi casi di azioni dirette a far valere diritti esclusivi dei singoli condomini.