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Articolo 1132 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Dispositivo dell'art. 1132 Codice Civile

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore(1), può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza(2). L'atto deve essere notificato entro trenta giorni(3) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere (4) dalla parte soccombente[1138 comma 4].

Note

(1) Tale atto va notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ma viene parificata la spedizione con raccomanda a.r. e il dissenso espresso nel verbale dell'assemblea condominiale.
(2) In altre parole, in caso di soccombenza del condominio in giudizio, il condomino dissenziente non è tenuto ad effettuare esborsi alla parte vittoriosa: quelli eventualmente fatti, dovranno essere rimborsati dai condomini consenzienti.
(3) E' un termine di decadenza (v. art. 2964).
(4) Le spese che non si è riusciti ad ottenere dalla controparte, dovute in conseguenza del risultato positivo della lite per il condominio, graveranno anche sul condomino dissenziente, in quanto anche egli gode dei vantaggi della vittoria.

Ratio Legis

La disposizione permette ad un singolo condomino, che dissenta dalla deliberazione dell'assemblea, di agire o di resistere in giudizio, di esprimere il proprio dissenso, e distinguere la propria vicenda dall'eventuale esito negativo della lite.
Il dissenso espresso dal singolo condomino vale esclusivamente nei confronti degli altri condomini; se, dunque, la parte in lite con il condominio risulti vittoriosa al termine di essa, il condomino dissenziente deve versare quanto dovuto alla stessa.
Egli è quindi, obbligato in solido con gli altri condomini, salva, ovviamente, la possibilità di rivalsa nei loro confronti.

Spiegazione dell'art. 1132 Codice Civile

Dissenso dei condomini rispetto alle liti. Separazione di responsabilità

Secondo l'articolo che segue, i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Quindi per le liti attive e passive sostenute dall'amministratore direttamente ed immediatamente nell'ambito delle proprie specifiche attribuzioni non può trovare applicazione la norma dettata nell' art. 1132 del c.c..

D'altra parte le deliberazioni prese secondo le norme di legge dall'assemblea dei condomini, per il primo comma dell' art. 1137 del c.c., sono obbligatorie per tutti i condomini.

In riferimento a tali deliberazioni, tuttavia, e limitatamente a quelle aventi per contenuto la proposizione di un giudizio o la resistenza ad esso, il legislatore ha consentito al condomino, non presente alla riunione, di poter notificare all' amministratore il proprio dissenso, al fine di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per it caso di soccombenza, nel termine di decadenza di trenta giorni da quello in cui ii condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Per quanto la norma abbia carattere eccezionale rispetto a quella generale del primo comma dell' art. 1127 del c.c., alla notifica del dissenso deve equipararsi la dichiarazione nello stesso fatta inserire dal condomino nel verbale dell'assemblea in cui la deliberazione è stata presa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

531 Nell'art. 1128 del c.c., che regola il caso di perimento totale o parziale dell'edificio, è riprodotto con lievi varianti l'art. 15 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934. In forma più sintetica che negli articoli 17 e 18 del menzionato decreto-legge sono determinate (art. 1130 del c.c.) le attribuzioni dell'amministratore. Esse riguardano precisamente: l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e l'osservanza del regolamento di comunione; la disciplina dell'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune; la riscossione dei contributi e l'erogazione delle spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per i servizi suddetti; il compimento degli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni dell'edificio. Integrando la norma dell'art. 16, secondo comma, del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 sulla obbligatorietà della nomina di un amministratore quando il numero dei condomini è superiore a quattro, ho demandato all'autorità giudiziaria tale nomina, su ricorso di uno o più condomini, se non provvede l'assemblea (art. 1129 del c.c., primo comma). Ho poi regolato casi in cui l'amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere revocato dall'autorità giudiziaria. La revoca può essere pronunciata: se per due anni l'amministratore non ha reso conto della sua gestione; se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità; se, essendogli stato notificato un atto o provvedimento che esorbita dalle sue attribuzioni, non ne abbia dato senza indugio notizia all'assemblea dei condomini (art. 1129, terzo comma). Nel riprodurre le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934 circa la rappresentanza dei condomini, ho sostituito alla formula del secondo comma una formula che amplia l'ambito della rappresentanza conferita all'amministratore nelle liti promosse contro i partecipanti (art. 1131 del c.c., secondo comma). La rappresentanza passiva è infatti estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purché si riferiscano alle parti comuni dell'edificio. Ho mantenuto (art. 1132 del c.c., primo comma) la disposizione dell'art. 21 del decreto-legge su indicato, che consente ai condomini dissenzienti, nelle deliberazioni relative alle liti, di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze delle liti stesse per il caso di soccombenza; ma, poiché la separazione di responsabilità non opera nei rapporti esterni, ma soltanto nei rapporti interni, ho riconosciuto al condomino che ha separato la propria responsabilità, il diritto di rivalsa per tutto ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa nel giudizio (art. 1132, secondo comma). Può darsi però che l'esito della lite sia favorevole al condominio e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio; in tal caso, se non è possibile ripetere dalla parte soccombente le spese del giudizio, è giusto che egli concorra in queste nei limiti del vantaggio che gli deriva, poiché altrimenti il vantaggio sarebbe da lui realizzato ad esclusivo carico degli altri partecipanti alla comunione (stesso articolo, terzo comma). Ho conservato (art. 1133 del c.c.) la facoltà del condomino, ammessa dall'art. 19 del decreto medesimo, di ricorrere all'assemblea contro i provvedimenti dell'amministratore, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria contro le deliberazioni dell'assemblea nei casi in cui l'impugnativa è ammessa. Ho infine circoscritto, al fine d'impedire dannose interferenze nell'amministrazione, il diritto di rimborso delle spese che il condomino abbia fatte per le cose comuni senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, riconoscendo tale diritto nel solo caso che la spesa abbia carattere di urgenza (art. 1134 del c.c.).

Massime relative all'art. 1132 Codice Civile

Cass. civ. n. 23254/2021

L'assemblea di condominio, nell'esercizio dei poteri di gestione di cui all'art. 1135 c.c., può validamente autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini, non potendo siffatta deliberazione intendersi contraria all'art. 1132 c.c., stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest'ultima: 1) esclude l'onere del dissenziente di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole, quello di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, ove risultino irripetibili dalla controparte; 2) opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c., supponendo come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio dell'amministratore da cui estraniarsi; 3) postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la conclusione di un tale contratto; 4) lascia comunque il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa.

Cass. civ. n. 1629/2018

In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.

Cass. civ. n. 7095/2017

L'amministratore di condominio, tenuto conto delle attribuzioni demandategli dall'art. 1131 c.c., può resistere all'impugnazione della delibera assembleare ed impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, atteso che, in dette ipotesi, non è consentito al singolo condomino dissenziente separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimenti dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa.

Cass. civ. n. 13885/2014

In tema di condominio negli edifici, è invalida la deliberazione dell'assemblea che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, "pro quota", il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 cod. civ.

Cass. civ. n. 11126/2006

In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacché in tal caso l'art. 1132, comma primo c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.

Cass. civ. n. 15360/2001

In materia di condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condominio il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite; né può dedursi al riguardo — pur nella riconosciuta estensibilità al condominio del disposto dell'art. 2373 c.c. di portata generale in materia societaria — un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va dedotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.

Cass. civ. n. 2259/1998

L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle attribuzioni, così come delineate dall'art. 1130 c.c. Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzione la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio. Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea.

Cass. civ. n. 5163/1997

L'esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, trova il suo fondamento giuridico nella norma di cui all'art. 1132 comma primo, c.c., sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea. Detto esonero non riguarda, pertanto, i processi penali, così che la eventuale decisione di autorizzare l'amministratore a nominarsi un difensore nel procedimento penale che lo vede imputato in relazione a comportamenti afferenti il suo incarico (con relativa spesa a carico del condominio) non può formare legittimo oggetto di delibere assembleari (per il perfezionamento delle quali è prevista l'applicazione del principio maggioritario), bensì essere adottata dai singoli condomini (anche in costanza di una riunione assembleare, che costituisca, peraltro, una mera occasio negotii) con una decisione con la quale venga manifestata l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti.

Cass. civ. n. 2453/1994

In termine di giorni 30, previsto dall'art. 1132 c.c., per l'atto di estraniazione del condomino dissenziente è di decadenza, com'è fatto palese dalle parole usate e dalla ratio legis correlata all'esigenza di provvedere in tempi brevi all'amministrazione e di dare certezza ai rapporti condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità: ne consegue che la decadenza per la relativa inosservanza non può essere rilevata dal giudice di ufficio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1132 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. B. chiede
domenica 04/06/2023
“Buon giorno
questo quesito è in riferimento ad altro quesito Q202333189

E' saltato fuori un altro problema sul quale desidero la Vs. opinione . Si tratta del fatto che i due condomini non accettano di partecipare alle spese legali dell'avvocato del condominio che ha eseguito il ricorso dell'ATP (ricordo che anche loro stessi sono stati favorevoli sia all'incarico a tale avvocato che al procedimento) poiché presentandosi alle udienze con loro avvocati personali ne hanno dovuto sostenere la spesa (quindi non intendono partecipare ad alcuna spesa: CTU, spese accessorie, il legale del ricorso). Ma è possibile che abbiano eletto un avvocato (quello del condominio) a propria tutela poi successivamente eleggerne un altro per conto proprio contro il primo? Erano obbligati i due condomini a presentarsi in tribunale con legali propri? Se si, come si devono ripartire queste spese legali? Esiste una sentenza che riguarda una caso simile? Grazie ancora.”
Consulenza legale i 06/06/2023
Il fatto che un gruppo di condomini abbia deciso di nominare un loro legale di fiducia distinto da quello del condominio, non li sottrae dall’obbligo di partecipare in proporzione alle loro quote millesimali ex co. 1° art. 1123 del c.c. al pagamento delle spese del procedimento di ATP. L’unico modo per tale gruppo di proprietari di sottrarsi da tale onere sarebbe stato quello di manifestare il proprio dissenso rispetto alla lite entro i termini e con le modalità previste dall’art. 1132 del c.c., ma questo, a quanto riferito, non è avvenuto. Per tale motivo anche chi ha nominato un proprio legale deve partecipare al pagamento delle spese legali liquidate con il decreto che definisce e conclude il procedimento

RB S. S. chiede
mercoledì 21/07/2021 - Sicilia
“Dissenso dalle liti
Buonasera,
in un Condominio di 7 (sette) condomini, si decide con verbale di assemblea di vietare l'apertura di un ufficio ad una Società proprietaria di un appartamento in condomino.
Due (2) condomini esprimono prima verbalmente il loro diniego ad intraprendere la lite giudiziaria e poi fanno seguire il dissenso entro trenta (30) giorni con raccomandata all'Amministratore del Condominio.
La Società impugna davanti al Tribunale il verbale di assemblea ed il giudice condanna in I grado il Condominio soccombente a pagare anche le spese giudiziarie e quattro (4) condomini perdenti sono costretti a pagare.
Il Condominio in riunione assembleare, con 4 condomini, 2 condomini che costituiscono la maggioranza dei millesimi, decidono di costituirsi in Appello al giudizio di I grado.
Gli altri due (2) condomini presenti esprimono il loro diniego ma non fanno seguire entro trenta (30) giorni il dissenso in forma scritta all'Amministratore del Condominio.
In appello, il Condominio soccombe ed i giudici condannano il Condominio per lite prestestuosa e temeraria a pagare oltre € 8.000,00 di spese legali e oltre € 2.000,00 alla Società a titolo di risarcimento danni.

Domande:
1) i due (2) condomini che hanno espresso il diniego e il dissenso in forma scritta al giudizio di I grado, erano tenuti a rifarlo anche per l'appello contro la sentenza vinta in I grado?

2) i due (2) condomini che hanno espresso il diniego in forma verbale ad instaurare la causa in Appello, ma non hanno fatto seguire il dissenso scritto all'Amministratore del Condominio, devono partecipare anche loro al pagamento delle spese della condanna in appello?
3) L'avvocato della Società vittoriosa, può pretendere di essere pagato dalla Società?

Se potete citare qualche sentenza recente sull'argomento, sarebbe molto gradito.
Grazie dell'attenzione.”
Consulenza legale i 28/07/2021
L’art. 1132 del c.c. conferisce il diritto al singolo condomino di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze di una lite giudiziaria in caso di soccombenza; in altre parole, si configurano all’ interno della assemblea due gruppi di condomini: chi è favorevole a coltivare il giudizio e chi invece è contrario e ha manifestato il suo dissenso con le modalità indicate dall’art.1132 del c.c. Solo ai primi potrà essere attribuito e ripartito quanto liquidato in sentenza a titolo di spese legali in caso di soccombenza del condominio.

Affinché si possa però realizzare questo straordinario esonero dal pagamento degli oneri condominiali, l’art.1132 del c.c. richiede che il proprietario contrario alla lite notifichi all’amministratore un atto con il quale egli manifesti il suo dissenso alla lite e chieda che la sua responsabilità venga separata da quella degli altri proprietari. Tale atto deve essere inviato entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui il condomino dissenziente ha avuto notizia della deliberazione con la quale l’assemblea ha deciso di coltivare il giudizio.

L’ invio di tale comunicazione è una condizione imprescindibile affinché si realizzi la separazione di responsabilità previsto dall’art.1132 del c.c., ma non è necessario che la notifica di tale comunicazione sia effettuata per mezzo di un ufficiale giudiziario, essendo sufficiente che essa sia inoltrata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, come ci insegna la giurisprudenza assolutamente costante e granitica sul punto.

Venendo al caso specifico, è chiaro che i condomini che hanno espresso il loro dissenso nelle forme indicate dall’art. 1132 del c.c. non saranno tenuti a concorrere al pagamento delle spese sia per il giudizio innanzi al Tribunale che per quello innanzi alla Corte di Appello. L’appello, infatti, non è un processo diverso da quello di primo grado, ma è semplicemente una ulteriore fase del medesimo giudizio che inizia su impulso di una delle parti in causa con la notifica del gravame alla controparte.

Discorso ovviamente opposto deve essere fatto per quei condomini che si sono limitati a manifestare il loro dissenso oralmente in seno alla riunione di condominio: essi dovranno partecipare al pagamento delle spese di giudizio sia in 1° grado che in 2° grado, in quanto non hanno manifestato il loro dissenso secondo le modalità previste dall’art.1132 del c.c.

La Società vittoriosa è comunque tenuta a corrispondere al legale che l’ha assistita in giudizio i compensi a lui dovuti. Nel momento in cui il suo legale rappresentante ha conferito il mandato ad litem all’avvocato per l’istaurazione del giudizio di 1° e 2° grado, ha concluso infatti con quest’ultimo un contratto d’opera intellettuale ex art.2230del c.c. per mezzo del quale il professionista si è obbligato ad assistere il cliente durante i due gradi di giudizio e quest’ultimo si è, a sua volta, obbligato a pagare i suoi compensi.

Ai sensi dell’art.13della L. n.247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), la pattuizione dei compensi professionali è libera e deve essere determinata con il cliente per iscritto. Se sul punto non è intervenuto alcun accordo scritto (cosa che capita sovente), i compensi professionali sono determinati da specifici parametri (il Decreto del Ministero della Giustizia del 10.03.2014) e in caso di esito vittorioso della lite liquidati dal giudice in sentenza. Pertanto, la società vittoriosa è tenuta a riconoscere al proprio legale quanto liquidato in sentenza a titolo di spese legali sia in primo che in secondo grado, ma in forza del provvedimento che l’ha riconosciuta vittoriosa per ben due gradi di giudizio potrà ripetere quanto versato al suo legale dai condomini soccombenti. L’avvocato della società non ha invece nel caso specifico titolo per richiedere il pagamento dei suoi compensi direttamente alla controparte ovvero il condominio.


Laura R. chiede
mercoledì 06/01/2021 - Lombardia
“Un incendio sviluppato su area condominiale ha danneggiato I muri perimetrali di un condomino e anche l'area cortilizia antestante l'ingresso dell'immobile danneggiato.
Il condomino danneggiato e il condominio hanno fatto una transazione che prevede a carico del condominio la sistemazione dei muri perimetrali e la sistemazione dell'area cortilizia.
A carico di chi sono le spese, cioè:
1) il condomino danneggiato deve pagare per il rifacimento dei muri perimetrali oppure il pagamento e' solo a carico dei condomini soccombenti?
2) Per il rifacimento dell'area cortilizia antestante la proprietà del condomino danneggiato deve partecipare a queste spese anche il condomino danneggiato?
3) I due nuovi condomini che hanno acquistato dal condomino danneggiato una parte degli immobili, in data successiva a quella della transazione, devono partecipare a queste spese?
4) Chi stabilisce quale e' la impresa che deve occuparsi delle opere murarie dei muri e dell'area cortilizia?
Ringrazio della collaborazione”
Consulenza legale i 16/01/2021
In base alla corrispondenza intercorsa con l’autore della consulenza, i fatti che hanno generato la problematica descritta nel quesito sono i seguenti:

A) nel 2018 viene conclusa una transazione tra una società immobiliare e il condominio, di cui la stessa società faceva parte;
B) in forza di questa transazione il condominio si obbligava a corrispondere alla società la somma di € 20.000,00 e ad eseguire a sue spese determinati lavori nell’edificio in parte su parti comuni (il giardino) e in parte su parti di proprietà esclusiva della società (muri perimetrali e imbiancatura pareti esterne);
C) per motivi che si ignorano (irrilevanti in questa sede) gli obblighi assunti dalla compagine condominiale non vengono dalla stessa adempiuti e la società immobiliare cita in giudizio il condominio;
D) Nel 2020 il Tribunale emette una sentenza per mezzo della quale condanna il condominio al pagamento della somma di € 20.000,00 e alla esecuzione dei lavori previsti dalla transazione;
E) successivamente a tale sentenza, ma sempre nel 2020, la società immobiliare vende parte della sua proprietà a terzi.

Tenendo come punto di riferimento il quadro fattuale sopra descritto, la risposta alla prima parte del quesito è piuttosto semplice. Quando il Tribunale ha condannato il condominio, ente che di per sé non ha alcuna soggettività giuridica, ha in realtà condannato tutti i proprietari che compongono la compagine condominiale, con esclusione, ovviamente, del condomino che ha promosso la lite (la società immobiliare), parte vittoriosa del processo.

Da ciò discende che la somma di € 20.000,00 deve essere suddivisa tra tutti i condomini soccombenti e corrisposta alla società immobiliare. Anche le spese per la realizzazione dei lavori di cui al punto 4 della transazione devono essere sopportati solo dai condomini soccombenti con esclusione della società immobiliare; in merito alla scelta della impresa che dovrà eseguire i lavori, si deve distinguere tra lavori da eseguirsi sulle parti comuni e lavori da eseguirsi sulle parti in proprietà esclusiva.

Per quanto riguarda i primi, la scelta dovrà avvenire in seno alla assemblea di condominio, seguendo le ordinarie procedure previste dal codice civile; in vista di tale riunione dovrà essere convocata anche la società immobiliare, la quale in sede assembleare avrà diritto di esprimere il suo voto al pari degli altri condomini.
Per quanto riguarda i secondi (i lavori da eseguirsi sulle parti in proprietà esclusiva), l’assemblea non ha il diritto di scegliere l’impresa che dovrà eseguire i lavori: l’assise ha infatti il potere di prendere decisioni che attengono alle parti in proprietà comune dell’edificio, non sulle parti in proprietà esclusiva. Per la scelta di tale impresa vi sono solo due alternative: o si raggiunge un accordo su un nome condiviso tra i proprietari soccombenti e la società immobiliare oppure si accetta il nome imposto da quest’ ultima. Si tenga presente che il non ottemperare al dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale porterebbe, senza ombra di dubbio, a conseguenze molto più onerose per il condominio.

Giungiamo, infine, al pagamento delle spese processuali a cui è stato condannato il condominio nel dispositivo della sentenza: anche in questo caso tali spese dovranno essere sopportate dai condomini soccombenti. Sul punto vi è da precisare, però, che se all’epoca in cui l’assemblea di condominio deliberò di resistere alla domanda promossa dalla società immobiliare vi furono dei condomini che manifestarono il loro dissenso alla lite nelle forme indicate dall’art.1132 del c.c., ad essi non dovrà essere addebitato il pagamento delle sole spese processuali, rimanendo invece obbligati a partecipare al pagamento della somma di 20.000,00 Euro e delle spese per l’esecuzione dei lavori.

Finora non si è volutamente esaminata la posizione dei terzi acquirenti che sono subentrati alla società immobiliare in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza, in quanto nei loro confronti il discorso fatto finora cambia radicalmente.

L’orientamento che si sta assolutamente consolidando in giurisprudenza è che l’obbligo del proprietario di corrispondere le spese attinenti alla gestione del condominio sorge nel momento in cui sia sorta la necessità della spesa, e non nel momento in cui tale spesa è stata approvata dalla assemblea condominiale, avendo la delibera di approvazione una semplice valore dichiarativo di una situazione fattuale già in essere (si veda Cass. Civ. Sez.II, n. 23686 del 09.11.2009, la quale richiama Cass. civ., Sez. II, n. 23345 del 09.09.2008).

Applicando questo importante insegnamento i nuovi acquirenti non devono partecipare al pagamento né dei 20.000,00 Euro in quanto l’obbligo è sorto nel 2018, quando cioè è stato sottoscritto il contratto di transazione, né tantomeno al pagamento delle spese conseguenti ai lavori di ristrutturazione, in quanto, anche in questo caso, la necessità di spesa è sorta con la sottoscrizione del contratto.

In merito alle spese processuali liquidate nella sentenza del Tribunale, la Cass.Civ.Sez.II, n. 10405 del 29.04.2010, ha precisato, in applicazione dei principi che si sono sopra esposti, che l’obbligo di pagamento di tale tipologia di spesa sorge nei confronti del condominio nel momento in cui la sentenza viene pubblicata e non nel momento in cui si instaura il giudizio.
Posto che la sentenza del Tribunale è stata pronunciata nel Novembre 2020 e i nuovi proprietari sono entrati a far parte della compagine condominiale il mese successivo, essi non devono sopportare il pagamento di dette spese, rimanendo obbligati solo i condomini risultati soccombenti nel contenzioso.

Ad ogni modo, parere di chi scrive, nei confronti dei nuovi acquirenti non potrebbe neppure trovare applicazione il principio di solidarietà previsto dall’art. 63 disp.att. del c.c., in quanto per i motivi che si sono detti nella prima parte del parere, il loro venditore (la società immobiliare), non era neppure obbligata al pagamento delle spese derivanti dalla sentenza e dalla transazione.

Valentina M. chiede
venerdì 09/08/2019 - Lazio
“Buongiorno,
avrei necessità di una consulenza legale relativa al dissenso nelle liti condominiali.
All'ordine del giorno era prevista la discussione della citazione di un condomino nei confronti del condominio e il mandato da dare ad un avvocato per la rappresentanza legale del condominio stesso.
Durante l'assemblea mi sono astenuta dalle decisioni in merito. Successivamente e comunque entro 30gg dalla assemblea ho inviato il mio dissenso tramite raccomandata A/R.
La causa è stata persa dal condominio e l'amministratore, nella ripartizione delle spese di soccombenza, non mi ha considerata. Il condominio, invece, contesta il mio dissenso in quanto durante l'assemblea mi sono astenuta.

Faccio presente che sono usufruttuaria dell'appartamento in cui vivo e che la raccomandata è stata inviata da mio marito online specificando nel testo il mio nominativo come dissenziente.

Ho inoltre notato solo ora che in assemblea ho firmato nella colonna dei presenti e non nella colonna dei delegati (mio padre ha la nuda proprietà e non mi risulta di aver compilato la delega in quella occasione).

Alla luce di quanto sopra:
1. anche se mi sono astenuta in assemblea, il mio dissenso è comunque valido?
2. se è valido quanto al punto 1. ci possono essere problemi se la raccomandata A/R è stata inviata da mio marito nonostante il testo con le motivazioni sia a mio nome?
3. se non fosse valido quanto al punto 1. e non fossi stata correttamente delegata come usufruttuaria a partecipare all'assemblea, la mia astensione non sarebbe più valida, corretto? Risulterei in realtà assente e quindi il dissenso sarebbe valido?

La ringrazio per l'attenzione.


Consulenza legale i 23/08/2019
Ai sensi del comma1 dell’art.1137 del c.c. le deliberazioni prese dalla assemblea di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini. Tale principio trova però una importante deroga nell’art 1132 del c.c. Tale articolo dispone che qualora l’assise abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda proposta nei suoi confronti, il condomino dissenziente con atto notificato all’amministratore di condominio ( nei termini che diremo) può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite nel caso di soccombenza, cioè nel caso in cui il condominio venisse condannato dal giudice alla refusione delle spese di giudizio alla parte vittoriosa.

E’ importante sottolineare come l’art.1132 del c.c. trova applicazione per quelle liti che abbiano ad oggetto questioni condominiali, e quindi le parti comuni dell’edificio, e la cui promozione debba passare necessariamente da una autorizzazione assembleare. Non trova applicazione invece per quelle controversie che possono essere incardinate autonomamente dall’amministratore senza alcuna preventiva autorizzazione: si pensi in questo senso a tutte le azioni giudiziarie tese al recupero degli oneri condominiali. Nel momento in cui l’amministratore anche per le liti che rientrano direttamente nei suoi poteri, decide comunque di raccogliere il consenso assembleare (cosa che capita di sovente), trova comunque applicazione la norma in esame.

La giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. n.2453 del 15.03.1994 e Trib. Napoli dell’08.01.2003) distingue in maniera netta e distinta il dissenso espresso durante l’assemblea per mezzo del voto contrario, dal successivo atto di dissenso manifestato dopo l’adozione della delibera e inviato all’amministratore. Solo questa seconda comunicazione, e non il voto contrario alla delibera, ha l’effetto di separare la responsabilità del condomino dissenziente dalla lite che coinvolge l’intera compagine condominiale.
Il dissenso espresso in assemblea concorre invece a formare il quorum necessario per adottare la delibera che impegnerà l’intero condominio nella lite: è chiaro infatti che se non si raggiungessero i quorum deliberativi richiesti dai comma 2 e 4 dell'art.1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio), l’amministratore non potrebbe stare validamente in giudizio e l’intero condominio non avrebbe modo di promuovere o resistere alla lite.

Alla luce di quanto detto, l’astensione tenuta durante l’assemblea non impedisce l’operatività dell’art. 1132 del c.c. e la possibilità di inviare successivamente alla adozione della delibera la comunicazione di dissenso prescritta dalla norma. Tra l’altro l’art.1132 del c.c. prevede che la comunicazione debba essere inviata entro 30 giorni dal giorno in cui il condomino ha avuto notizia della delibera: ciò sottende implicitamente che anche l’assente possa successivamente alla adozione della delibera inviare la sua comunicazione di dissenso all’amministratore. Sarebbe assolutamente iniquo permettere al condomino assente di usufruire della separazione di responsabilità ex art.1132 del c.c. e non a chi si è astenuto: sia l’assente che l’astenuto non hanno, infatti, espresso alcuna volontà durante la riunione condominiale.
Vi è da dire, inoltre, che con il contegno tenuto dal condomino che si è astenuto, così come il condomino che ha espressamente votato contro, non ha tenuto un comportamento volto alla adozione della delibera di promozione della lite, in quanto la sua astensione non viene considerata voto a favore, e quindi non contribuisce a far raggiungere i già riferiti quorum deliberativi richiesti dalla normativa del codice civile.

È giusto però sottolineare, per completezza, che non si è trovata alcuna pronuncia giurisprudenziale che affrontasse espressamente l’applicazione dell’art. 1132 del c.c. al condomino che si è astenuto in assemblea: molti interpreti ritengono che perché possa trovare applicazione l’articolo in esame è necessario che il condomino abbia messo a verbale il proprio dissenso votando contro alla promozione della lite.
In assenza di specifica giurisprudenza sul punto, si ritiene tale interpretazione però contraria allo spirito della norma, e nel caso in cui il condominio possa muovere contestazioni sul punto le considerazioni che si sono illustrate poco sopra costituiscano una buona argomentazione difensiva.
Il discorso muterebbe radicalmente nel caso in cui un condomino abbia espresso voto favorevole durante l’assemblea e poi si rimangi il suo assenso con una successiva comunicazione: in questo caso, infatti, il condomino non potrebbe considerarsi dissenziente ai sensi dell’art.1132 del c.c. e qualsiasi comunicazione sarebbe quindi certamente priva di effetto.

Perché si possa validamente separare la propria responsabilità da quella della compagine condominiale in caso di promozione o resistenza ad una lite è essenziale che la comunicazione sia spedita seguendo le indicazioni prescritte dalla legge: quindi l’atto di dissenso deve essere comunicato all’amministratore rigorosamente nel termine perentorio di 30 giorni, che decorre per il condomino presente in assemblea dal giorno della delibera. L’invio della comunicazione oltre tale termine comporta che la stessa sia priva di qualsiasi effetto. Anche se l’art.1132 del c.c. parla di atto notificato all’amministratore, la giurisprudenza assolutamente unanime ritiene che per inviare la comunicazione non sia necessario rivolgersi ad un ufficiale giudiziarioper effettuare una notifica ai sensi del codice di procedura civile, ma sia sufficiente l’invio dello stesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

È fondamentale che l’atto di dissenso sia sottoscritto dal condomino proprietario e non da eventuali famigliari con esso conviventi. Non si crede poi che vi possano essere problemi sul fatto che la raccomandata sia stata spedita materialmente da un famigliare (vi è comunque la prova del momento in cui l’atto è stato un inviato), anche se sul punto non si può fornire un parere certo in mancanza di un esame della raccomandata e della busta che la contiene. Ad ogni modo non si è avuto modo di trovare giurisprudenza che affrontasse in maniera puntuale il problema.
Il discorso fin qui fatto sull’art. 1132 del c.c. deve essere integrato tenendo conto del fatto che l’autrice del quesito sedeva in assemblea in qualità di usufruttuario dell’appartamento senza una valida delega rilasciata dal nudo proprietario.
Secondo il comma 6 dell’art.67 disp. att. del c.c. l’usufruttario della unità abitativa esercita il suo diritto di voto solo per gli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al godimento dei servizi comuni (le eccezioni a tale principio previste dal successivo comma 7 non sembrano, per gli elementi forniti dal quesito, trovare applicazione nel caso di specie).
Nel momento in cui l’assemblea è chiamata a decidere se promuovere o resistere ad una lite che abbia ad oggetto le parti comuni, non siamo di norma di fronte ad un affare che attiene all’ordinaria amministrazione: il semplice usufruttuario non poteva quindi sul punto validamente manifestare il suo voto, il quale doveva essere espresso dal nudo proprietario personalmente o a mezzo delega. Ne consegue da ciò che anche il successivo atto di dissenso ex art. 1132 del c.c. doveva essere sottoscritto ed inviato non tanto dall’usufruttuario, ma dal nudo proprietario. Nel caso descritto nel quesito, il nudo proprietario era completamente assente il giorno della assemblea e non era adeguatamente rappresentato dall’usufruttuario il quale era sprovvisto di delega.

Da quanto viene riferito nel quesito non sembra che il condominio o l’amministratore abbiano sollevato il problema che si è sopra descritto e quindi si consiglia all’autore del quesito di non sollevarlo a sua volta. Se nel caso tale problema emergesse, bisogna distinguere il caso in cui la delibera con la quale l’assise ha deciso di promuovere o resistere ad una lite sia stata inviata per raccomandata al nudo proprietario dal caso in cui la stessa non è stata comunicata. Nel primo caso il termine di 30 giorni è oramai decorso e quindi non vi è più nulla da fare: il nudo proprietario partecipa alle spese. Se non è stato inviato alcunché, invece, e dovesse emergere il problema, si consiglia comunque di far inviare al nudo proprietario una comunicazione ex. art. 1132 del c.c. per poi vedere l’atteggiamento del condominio conseguente a tale comunicazione.
Secondo alcuni interpreti, ma anche su questo punto non si è avuto modo di trovare pronunce giurisprudenziali che affrontassero il problema, l’art.1132 del c.c. potrebbe trovare applicazione solo fino a quando la lite è pendente, non potendo più trovare applicazione nel momento in cui il processo si è concluso con una pronuncia del giudice passata in giudicato.


Giovanni D. M. chiede
lunedì 07/08/2017 - Liguria
“il condomino che dissente con la delibera assembleare, perché il condominio delibera di non costituirsi in difesa, per la causa intentata da una parte di condomini, è tenuto al pagamento del disposto della sentenza, che condanna il condominio al pagamento delle spese legali sostenute dagli attori?
Il condomino che dissente non è un attore ma bensì è intervenuto in proprio nella causa che il condominio ha deciso di non costituirsi e che il giudice ha deciso che hanno ragione gli attori.”
Consulenza legale i 17/08/2017
Se un condomino non ritiene né giusta né opportuna la partecipazione in giudizio del condominio, in qualità di attore o di convenuto, ha l’onere di manifestare tale dissenso nelle forme e nei modi che la legge gli impone, se vuole evitare che le conseguenze pregiudizievoli della lite, riversino i loro effetti anche su di lui.

Il condomino che abbia espresso voto contrario nell'assemblea nella quale è stata decisa la questione oppure era assente, ai sensi dell'art. 1132 c.c. deve notificare al condominio entro 30 giorni dalla delibera o, dalla comunicazione della decisione se assente, un apposito atto di dissenso in cui manifesta la propria posizione con riguardo alla lite ed espressamente comunica che intende separare la propria responsabilità da quella del condominio.
In questo modo il condomino dissenziente conserva il diritto di rivalsa nei confronti del condominio, per le spese che dovrà sostenere a causa della soccombenza nella lite giudiziaria.

Il dissenso del condomino ha effetti solamente interni nei rapporti tra condomini, ma non produce effetti all’esterno nei confronti della controparte o di terzi; così che la parte vittoriosa nel giudizio avrà comunque la possibilità di richiedere quanto gli spetta in base alla sentenza, anche al dissenziente, condebitore solidale insieme agli altri condomini, ma che poi potrà rivalersi sul condominio stesso.
Se, ad esempio il condominio venisse condannato al pagamento delle spese processuali, dal momento che costituisce un’entità unica nei rapporti verso l’esterno, il singolo dissenziente potrebbe comunque essere chiamato a corrispondere le spese legali ai condomini vittoriosi, tuttavia manterrà sempre il diritto di agire nei confronti del condominio, per aver indietro quanto da lui corrisposto nonostante il manifestato dissenso.

Anche nel caso specifico, ove il dissenso sia stato manifestato nelle forme previste dall’art. 1132 c.c. il condomino dissenziente potrà andar esente dal pagamento delle spese legali: spontaneamente se gli altri condomini pagano quanto dovuto alla parte vittoriosa, oppure coattivamente, agendo in rivalsa ai sensi della norma testé citata.

Si ritiene che la norma debba trovare applicazione anche nel caso in cui il condominio abbia deciso di restare contumace, avendo deliberato di non costituirsi in giudizio.
Infatti, sebbene la norma regoli casi differenti, tuttavia deve ritenersi estensibile anche al caso de quo, in cui il condominio abbia optato per una strategia difensiva differente.

La contumacia implica una precisa scelta difensiva: la decisione di non costituirsi in giudizio non può essere considerata come volontà di aderire alle ragioni dell'altra parte, in quanto altrimenti vi sarebbe stato il riconoscimento stragiudiziale della pretesa avversaria, ma come volontà di accettare passivamente l'esito del giudizio.
Volontà verso la quale il condomino può ragionevolmente dissentire, come peraltro dimostra il suo intervento nel processo.

Michele chiede
martedì 10/05/2011 - Campania
“Buonasera,
L'assemblea condominiale composto da 10 proprietari, 9 condomini proposero di andare per le vie legale contro un proprietario di un appartamento,il giudice ci ha dato torto e quindi c'è bisogno di pagare le spese legale, l'amministratore ha diviso con la tabella millesimale escludendo il proprietario dell'appartamento ha fatto una cosa giusta? La spesa non è divisa per tutto il condominio ? Perché è il condominio che ha perso !
grazie aspetto vostra risposta”

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