(massima n. 1)
In tema di azioni a difesa della proprietā, con riferimento alle parti comuni del fabbricato, il proprietario esclusivo di una porzione di un edifico abitativo, quale comproprietario delle parti dell'edificio con destinazione necessaria all'uso comune, č abilitato, in forza di trascrizione del suo titolo esclusivo di proprietā, ad agire nei confronti del terzo per ottenere la rimessione in pristino della violazione o manomissione di tali parti comuni.