(massima n. 2)
La determinazione della misura concreta della distanza da rispettare tra due costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della domanda diretta ad accertare la violazione delle norme sulle distanze fra edifici, senza alcuna possibilitą per questo giudice di rimettere la relativa determinazione al giudice dell'esecuzione, il quale deve limitarsi a risolvere i problemi che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, cosģ come imposto dal titolo, e non gią provvedere ad integrare il titolo onde renderlo effettivamente eseguibile.