(massima n. 1)
Qualora nel corso del giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto acquisti la comproprietà del bene (nella specie, una strada), ogni questione relativa alla servitù è assorbita, atteso che la turbativa della proprietà non può essere più inquadrata come tentativo di acquisire un diritto di servitù, ma deve essere regolata nell'ambito del regime di amministrazione della cosa comune tra comproprietari.