(massima n. 1)
L'assoggettamento di una strada privata a servitł di uso pubblico non elimina l'interesse del proprietario ad agire in negatoria servitutis nei confronti dei proprietari frontisti che abbiano aperto accessi diretti dai loro fondi su detta strada, in guisa da determinare un aggravamento dell'intensitą del passaggio in ragione dell'utilizzo dei detti accessi non riconducibile al contenuto della servitł gią esercitata uti civis.