(massima n. 1)
L'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., sia nel primo che nel secondo comma (salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art. 2043 c.c.), ha come essenziale, indispensabile, presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa.