Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17434 del 25 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'azione negatoria, la titolaritā del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Pertanto, l'attore ha l'onere di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo. Una volta assolto tale onere spetta al convenuto provare l'esistenza del proprio diritto

(massima n. 2)

La disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale si applica in caso di vendita di cosa parzialmente altrui ex art 1480 c.c., pertanto se viene accertato che la strada trasferita dal venditore all'acquirente risultava essere una strada "consorziale" e non di proprietā esclusiva del venditore, quest'ultimo č tenuto a rispondere per evizione nei confronti dell'acquirente.

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