Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17434 del 25 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'azione negatoria, la titolaritą del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia. Pertanto, l'attore ha l'onere di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un valido titolo. Una volta assolto tale onere spetta al convenuto provare l'esistenza del proprio diritto

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