(massima n. 1)
Quando č accertata l'inesistenza di un diritto di passaggio esercitato tramite una struttura edificata sul fondo altrui, la condanna alla demolizione della struttura costituisce applicazione dell'art. 949, co. 2, c.c., al fine di far cessare la molestia e la turbativa arrecata al proprietario del fondo.