(massima n. 1)
L'interesse a proporre l'actio negatoria servitutis sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un'attività implicante in concreto l'esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l'azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa, i quali possono anche consistere nell'esplicita pretesa di esercitare una determinata servitù.