(massima n. 1)
Nel caso in cui uno dei comproprietari di un fondo esegua delle opere su un fondo confinante di sua esclusiva proprietà i rapporti tra i due fondi ed i limiti dei relativi diritti di proprietà non sono disciplinati dai principi che regolano la proprietà comune, ma dalle norme che regolano la contiguità di immobili appartenenti rispettivamente a soggetti diversi. Pertanto, l'altro comproprietario dell'immobile può agire in petitorio per l'accertamento dell'inesistenza dei diritti astrattamente ricollegabili al comportamento del confinante e per la cessazione delle altrui molestie al libero esercizio del diritto di proprietà a norma dell'art. 949 commi 1 e 2 c.c.