(massima n. 1)
La negatoria servitutis č diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitų, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertā del fondo. Ne consegue che la contestuale domanda concernente la rimozione di opere lesive del diritto di proprietā, inerendo allo stesso oggetto della negatoria, deve ritenersi giā considerata nel valore di questa, da determinarsi secondo il criterio fissato dalla legge, senza che trovi applicazione il principio del cumulo delle domande.