(massima n. 1)
Ove la copertura del rischio in caso di infortunio sul lavoro sia garantita al lavoratore con una polizza di assicurazione privata, il diritto all'indennizzo, vantato dal lavoratore nei confronti dell'assicuratore, si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2952 c.c., disposizione questa che non č suscettibile di denuncia di incostituzionalitą con riferimento al pił favorevole regime della prescrizione triennale previsto dall'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per le prestazioni nascenti dall'assicurazione obbligatoria in ragione della non comparabilitą dei due regimi.