Si prescrive in un anno il diritto del mediatore [1754] al pagamento della provvigione(1).
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore [1754] al pagamento della provvigione(1).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 20537/2020
In tema di mediazione, il termine di prescrizione per l'ottenimento, in sede di rivalsa, della somma dovuta a titolo di IVA decorre dal momento dell'emissione della fattura.Cass. civ. n. 18489/2020
In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti; ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore.Cass. civ. n. 26370/2016
In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, dette figure, pur accomunate dallo svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, divergono tra loro in quanto il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, mentre il procacciatore di affari agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una di esse, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità, con conseguente applicazione analogica, nei confronti dello stesso, delle disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del diritto al compenso.Cass. civ. n. 7519/2005
Il diritto alla provvigione di cui all'art. 1754 del codice civile sorge quando possa ritenersi concluso un affare, che, nel linguaggio comune, è l'equivalente del contratto, anche se il legislatore ha voluto utilizzare l'espressione "affare" in contrapposizione a "contratto"; pertanto, un affare può ritenersi concluso quando si verificano gli estremi di cui all'art. 1321 del codice civile, e cioè quando sia stato concluso un contratto che presenti i requisiti essenziali per la sua validità. (Fattispecie in cui il diritto alla provvigione è stato ritenuto spettante in relazione alla conclusione di un preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria).
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Ai sensi dell'art. 2950 del c.c. il diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione si prescrive in un anno dal momento in cui tale diritto sorge. Secondo l'opinione, pressoché unanime, della giurisprudenza il diritto sorge se l'azione del mediatore abbia rappresentato un contributo causale alla conclusione dell'affare. Il termine prescrizionale di cui alla predetta norma deve essere interrotto tramite un atto di intimazione di pagamento, scritto e diretto al debitore, il quale deve essere costituito in mora ai sensi dell'art. 1219 del c.c..
Nel caso di specie, l'ultima intimazione di pagamento inviata al debitore, idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, risale al mese di ottobre 2011. Pertanto, entro il mese di ottobre 2012 sarebbe stato necessario inviare una nuova lettera di intimazione di pagamento per interrompere la prescrizione breve prevista dalla legge. Dagli elementi indicati nel quesito si evince che tale nuova intimazione non è intervenuta entro il termine di anno dalla precedente richiesta di pagamento, determinando inevitabilmente la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento della provvigione.
Infatti, l'emissione della fattura e l'avvenuto pagamento dell'iva e delle altre imposte, non sono idonei a far sì che il termine prescrizionale aumenti da uno a cinque anni. Il termine prescrizionale è sempre quello di cui all'art. 2950 del c.c., stante anche il disposto di cui all'art. 2936 del c.c. che indica l'inderogabilità delle norme relative alla disciplina della prescrizione.
La disciplina del codice civile prevede che il diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione sorga ogni qualvolta l'affare venga concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 del c.c.). Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 2950 del c.c. e dell'art. 2957 del c.c. si ricava che il diritto del mediatore si prescrive in un anno dal compimento della prestazione, che nel caso della mediazione coincide la stipulazione del contratto.
La giurisprudenza ha precisato ulteriormente che tale diritto alla provvigione nasce in tutte le ipotesi in cui l'attività svolta dal mediatore si possa considerare quale contributo causale per la conclusione dell'affare, ovvero vi sia un nesso di causalità tra questa e l'opera del mediatore.
Nel caso di specie bisogna considerare se l'affare è stato concluso grazie all'intervento di entrambe le agenzie che hanno svolto l'attività per mettere in contatto le due parti, perché se così fosse dovrebbe applicarsi l'art. 1758 del c.c. che dispone che nel caso in cui l'affare venga concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione.
I fatti esposti portano a dubitare che vi sia stato un contributo causale del primo mediatore alla conclusione dell'affare. Infatti, parte della giurisprudenza ritiene che sia escluso il diritto alla provvigione in favore del mediatore che abbia partecipato ad un prima fase di trattative poi abbandonate, ma successivamente riprese in modo autonomo dalle parti sino alla conclusione dell'affare (Cass. 97/1566).
E' bene precisare che, se venisse invece giudizialmente accertato che l'attività svolta dalla prima agenzia abbia contribuito alla conclusione dell'affare - ad esempio per aver comunque mostrato per primo l'immobile all'acquirente (la giurisprudenza non è univoca sul punto) - il termine prescrizionale del diritto ad una quota di provvigione non risulta essere venuto a scadenza dato che il contratto è stato stipulato il 2.2.2012 e la richiesta di pagamento è intervenuta il 26.6.2012.
“Salve, ho emesso fatture a ottobre del 2008 per mediazioni, e ad oggi dopo continui rinvii non sono riuscito ad incassare la somma dovuta. Premetto che i miei solleciti sono stati sempre verbali, circa due mesi fa ho fatto un decreto ingiuntivo alla controparte. Mi risponde il suo avvocato dicendo che la somma è prescritta perché trascorso un anno dalla data di emissione. Potreste dirmi come posso recuperare la mia somma? C'è qualcosa che posso fare?? Grazie.”
Secondo l’art. 2950 del c.c. il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno e ai fini interruttivi il debitore avrebbe dovuto essere costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, ex art. 1219 del c.c.
Tuttavia, siccome il termine di detta prescrizione breve, ex art. 2957 del c.c. decorre dal compimento della prestazione, cioè dal giorno della conclusione dell'affare (se trattasi a titolo di esempio di mediazione immobiliare: conclusione del contratto), potrebbe ravvisarsi una causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 del c.c. n. 8, nell'ignoranza di tale evento, nella quale versi il mediatore medesimo, sempre che dipenda dal dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo in tal caso la cessazione dell'effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquisito la consapevolezza della conclusione dell'affare.