(massima n. 1)
Qualora in un contratto di assicurazione le parti abbiano espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l'uso della raccomandata a mezzo del servizio postale, sono inefficaci, e, quindi, non sono idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, le comunicazioni inviate da quest'ultimo all'assicuratore in forma diversa.