(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102 del 1981. n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso — necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite — non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l'Inail titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione — che è di prescrizione quando vi è stato l'accertamento giudiziale in sede penale ed è, invece, di decadenza quando tale accertamento è mancato in detta sede — non decorre più necessariamente (come accadeva nel quadro normativo antecedente alle citate pronunce della Corte costituzionale) dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l'infortunio, ma decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.